nell'immagine è presente un lavoratore sulla sedia a rotelle che lavora con il portatile

Il tribunale di Mantova, con la recente sentenza n.77 di marzo 2025, conferma il diritto allo smart working per il lavoratore disabile, recependo l’indirizzo dettato della Cassazione con la sentenza n.605 del 2025.

Il caso

Il caso riguarda un lavoratore che ha subito un grave infortunio sul lavoro nel 2004, riportando un’invalidità permanente sul lavoro del 38% ed il riconoscimento della disabilità grave (Legge 104/92 art.3 comma 3), sviluppando nel tempo una sindrome ansioso-depressiva legata ai luoghi di lavoro, associati al trauma subito.

A seguito dell’infortunio, il lavoratore è stato ricollocato in mansioni impiegatizie, ma ha continuato a soffrire di attacchi di ansia e depressione, aggravati dalla presenza fisica in azienda.

Nel 2024, il lavoratore ha richiesto di svolgere la propria attività in modalità smart working (lavoro agile) per preservare la sua salute psichica, ma la richiesta è stata inizialmente rifiutata dal datore di lavoro.

Il lavoratore ha quindi presentato un ricorso al Tribunale di Mantova, chiedendo di poter svolgere il lavoro agile per almeno l’80% del tempo o, in alternativa, per tre giorni alla settimana.

Durante il procedimento, le parti hanno raggiunto un accordo temporaneo, che prevedeva due giorni di smart working a settimana, ma il lavoratore ha ritenuto insufficiente questa soluzione, insistendo per almeno tre giorni.

Le fonti normative utilizzate dal Tribunale

Il Tribunale, dopo aver analizzato la normativa sul lavoro agile (Legge n. 81/2017) e le disposizioni antidiscriminatorie (D.Lgs. 216/2003 e Direttiva 2000/78/CE), ha riconosciuto che il lavoratore, in quanto persona con disabilità grave, ha diritto a misure ragionevoli di accomodamento per garantire la parità di trattamento e il diritto al lavoro.

I certificati medici prodotti hanno confermato che lo smart working è essenziale per preservare la salute psichica del lavoratore, mentre il datore di lavoro non ha dimostrato in modo adeguato che l’utilizzo del lavoro agile avrebbe comportato oneri sproporzionati o pregiudicato l’organizzazione aziendale.

La sentenza

Pertanto, il Tribunale ha stabilito che il lavoratore ha diritto a svolgere la propria attività in regime di smart working per almeno tre giorni alla settimana, ordinando alla società di concedere questa modalità di lavoro, fino all’età pensionabile.

Inoltre, la società è stata condannata a rimborsare al lavoratore le spese legali sostenute, quantificate in 2.200 euro.

In sintesi, la sentenza riconosce il diritto del lavoratore disabile a un accomodamento ragionevole, come lo smart working, per garantire la sua salute e il diritto al lavoro, in conformità con le norme antidiscriminatorie e la tutela della salute psico-fisica del lavoratore.

Leggi la sentenza n.77 di marzo 2025 del Tribunale di Mantova

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