Lavoratori fragili

Con l’ordinanza n. 15002/2023 la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Genova n.491 del 2019, nella quale dichiarava illegittimo il licenziamento di una lavoratrice per avvenuta inidoneità alla mansione.

Una cooperativa sociale aveva intimato il licenziamento ad una operatrice OSS per sopravvenuta parziale inidoneità alla mansione di operatrice socio sanitaria.

La Corte ha rigettato il ricorso della cooperativa ribadendo che il datore di lavoro :

  • ha l’obbligo di verificare la possibilità di effettuare accomodamenti ragionevoli per trovare alla lavoratrice una sistemazione adeguata alle sue condizioni di salute;
  • ha l’onere di provare la sussistenza delle giustificazione del recesso sia dimostrando lo stato di inidoneità del lavoratore, che l’impossibilità di adibirlo ad altre mansioni (anche inferiori);
  • deve provare l’impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli e di aver fatto tutto il possibile per scongiurare il licenziamento.

Questa importante sentenza della Cassazione dimostra ancora una volta che nel nostro paese, i datori di lavoro pubblici e privati, devono attuare la Direttiva UE n. 78 del 2000 recepita in Italia con il d.lgs. 216/2003, che istituisce l’istituto del ragionevole accomodamento tra il datore di lavoro ed il lavoratore per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro dei lavoratori fragili ed inidonei.

Scarica e leggi l’ordinanza della Cassazione

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