La Corte di Cassazione con ordinanza del 13 novembre 2023 n. 31471 ha respinto il ricorso di una azienda che si è vista annullare il licenziamento di un lavoratore divenuto parzialmente inidoneo.
La Corte ha condiviso le motivazioni dei gradi precedenti, riaffermando che:
- la materia della sopravvenuta inidoneita’ fisica del lavoratore deve essere trattata in base alla recente normativa nazionale e comunitaria, desumibile dalla direttiva n. 78/2000/CE del 27/11/2000 sulla parita’ di trattamento in materia di occupazione;
- la tutela del lavoratore che viene a trovarsi in una situazione di duratura menomazione che non lo ponga in situazione di uguaglianza con gli altri lavoratori, prevede “soluzioni ragionevoli”, con l’unica eccezione del caso in cui tali soluzioni “richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato”;
- alla stregua della normativa comunitaria e nazionale, vige un tendenziale principio di divieto di licenziamento del lavoratore divenuto disabile, dovendo il datore di lavoro cercare soluzioni organizzative e accorgimenti ragionevoli idonei a consentire di svolgere il lavoro.
Per i giudici non si è in presenza di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, infatti non può ritenersi tale la ragione economica della ridotta produttività del lavoratore, piuttosto è evidente la discriminazione per ragioni di handicap.
In conclusione dobbiamo registrare un’altra sentenza della Corte che consolida il principio della non immediata licenziabilità di un lavoratore divenuto parzialmente inidoneo. Qui il link della precedente sentenza di cui ci eravamo occupati.
Per questa ragione le aziende hanno l’obbligo di cercare soluzioni organizzative e accorgimenti ragionevoli per consentire al lavoratore di continuare ad eseguire la prestazione lavorativa.
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