La Legge 18 febbraio 2022, n. 11 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, ha prorogato lo stato di emergenza sanitario al 31 marzo 2022 e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.
Nello specifico, per quanto riguarda i lavoratori fragili (di cui all’art. 26, comma 2 bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020), ha confermato che fino al 31 marzo 2022, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto, come previsto dall’art. 17, comma 1, D.L. n. 221/2021.
I dipendenti “fragili” pubblici e privati (di cui all’art. 26, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) e i lavoratori con disabilità grave (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), potranno fino al 31 marzo 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in smart working, assentarsi dal servizio, con l’equiparazione al ricovero ospedaliero.
Per l’indennità economica, riconosciuta retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2022, è previsto uno stanziamento di 16,4 milioni di euro. L’INPS procederà agli indennizzi sino ad esaurimento delle risorse.
È opportuno evidenziare che il comma 2 dell’art. 17 DL 221/2021 – il quale prevedeva l’emanazione di un decreto interministeriale per l’individuazione delle patologie in presenza delle quali la prestazione è resa in modalità agile – è stato “riscritto” dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11 la quale ha previsto il decreto interministeriale contenente l’elenco delle patologie in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità dovrà essere adottato entro 30 gg dall’entrata in vigore della legge.
Inoltre che lo smart working o il ricovero fuori comporto fino al 31 marzo riguarda i lavoratori con i criteri art.26 “Cura Italia” (cioè con immunodepressione o malattia oncologica o in terapia salvavita o con verbale legge 104 art. 3 comma 3).
Chi invece è inidoneo secondo giudizio del medico competente ed è stato adibito a smart working potrà svolgerlo fino alla data decisa dal medico competente..
Non sappiamo ancora se dal 1 aprile 2022 ci saranno nuove normative in merito, la nostra organizzazione sindacale, con i propri legali , è disponibile a lottare per il riconoscimento della Direttiva 2000/78/CE relativa all’occupazione dei disabili nella Comunità, che stabilisce “un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro” ed introduce, all’art. 5, il concetto di “soluzioni ragionevoli per i disabili”. Per informazioni scrivici a mailto: legale@smartworkersunion.it
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