Lavoratori fragili

Con sentenza 168/2023 la Corte d’appello di Napoli ha stabilito che è nullo il licenziamento imposto ad un lavoratore affetto da una malattia degenerativa per il superamento del periodo massimo di comporto, perchè per la particolare condizione di handicap grave si sarebbero dovuti applicare accorgimenti ragionevoli anzichè applicare in maniera passiva la disciplina contenuta nel Ccnl di riferimento.

Tenuto conto che le disposizioni contrattuali collettive non differenziano tra malattia ordinaria e irreversibile e prevedono il licenziamento di tutti i lavoratori dopo il superamento di 180 giorni di malattia in un anno solare, la Corte ribadisce che si è in presenza di una forma di discriminazione indiretta.

E’ proprio il richiamo all’articolo 2 del decreto legislativo 216/2003 che rafforza la valutazione del Collegio per il quale si ha discriminazione indiretta quando una qualsiasi disposizione, atto o comportamento all’apparenza neutro mettono un lavoratore portatore di handicap in una condizione di svantaggio rispetto ad altri.

Viene ribadito infine, proprio perchè il Ccnl non differenzia il tipo di malattia, il licenziamento deve ritenersi nullo e si deve procedere al reintegro e al pagamento delle retribuzioni. Per i Giudici il datore di lavoro avrebbe dovuto ricorrere ad accorgimenti ragionevoli per meglio adattare i periodi di assenza per malattia del lavoratore alla sua condizione di portatore di un handicap degenerativo.

Questa importante sentenza ribadisce ancora una volta che esiste l’urgente necessità di differenziare il periodo di comporto nei Ccnl secondo il tipo di malattia e di condizione di salute del lavoratore. Inoltre sollecita ancora una volta i datori di lavoro ad utilizzare gli accorgimenti ragionevoli previsti dalle normative europee e del nostro paese.

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