Gazzetta Ufficiale

Il decreto legge 9 agosto 2022, n.115 (Aiuti-bis) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.221 del 21 settembre 2022, convertito in legge 21 settembre n.142 riguardante le “misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali ed industriali.

Analizziamo i provvedimenti in materia di smart working

L’art. 12 incrementa fino a 600 euro il “fringe benefit” che include anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrice e del gas naturale per il lavoro privato.

L’art.23-bis proroga fino al 31 dicembre 2022 la misura prevista dal comma 2-bis dell’art. 26 “Cura Italia”, ossia il diritto per i dipendenti pubblici e privati immunodepressi, con esiti di malattia oncologica, in terapia salvavita o con riconoscimento di disabilità grave (legge 104/92 art.3 comma 3) a svolgere il lavoro agile anche all’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

L’art.25-bis proroga fino al 31 dicembre 2022 il diritto ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità lavorativa sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La condizione per esercitare tale diritto è che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Il nostro commento

La nostra analisi del provvedimento non può essere che negativa. La differenziazione di trattamento tra lavoratori privati e pubblici non è accettabile, inoltre se con questo provvedimento si volevano tutelare tutte le casistiche dei lavoratori fragili segnaliamo che rimangono esclusi:

i genitori con figli disabili gravi a prescindere dall’età del bambino, i caregiver, i lavoratori fragili militari e tutti quei lavoratori che non svolgono una mansione compatibile con il lavoro agile.

Inoltre si continua ad usare lo smart working solo come misura di welfare, di sostegno alla disabilità e alla genitorialità, non capendo che il diritto al lavoro agile deve essere una scelta possibile per tutti i lavoratori pubblici e privati a prescindere dalle loro condizioni di vita e di salute.

Vedi la legge 21 settembre n.142 pubblicata in Gazzetta ufficiale

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