medico competente

Il medico competente, ai sensi delle leggi vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, può formulare un giudizio di idoneità o non idoneità, (permanente, temporale o parziale), alla mansione specifica del lavoratore sottoposto a visita.

Nel caso in cui il giudizio finale del medico competente non sia condiviso dal lavoratore o dal datore di lavoro, è possibile il ricorso all’organo di vigilanza della A.S.L di appartenenza, entro 30 giorni.

Il ricorso ha natura amministrativa in quanto viene proposto ad una amministrazione pubblica terza, e viene presentato ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Può essere proposto a seguito degli accertamenti di sorveglianza sanitaria effettuati ai sensi dell’art.41 punto 2 commi a), b), c), d) del D. Lgs.81/08 (preventivi, preassuntivi, periodici, su richiesta del lavoratore e in occasione di cambio di mansione).

Procedura

Il ricorso avverso il giudizio del medico competente viene presentato dal lavoratore o dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 41 – punto 9 – del D.Lgs. 81/2008.

Può essere può essere presentato mediante PEC o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento direttamente all’Ufficio Protocollo della A.S.L. di appartenenza.

E’ presentato direttamente dall’interessato, o da soggetto diverso (sindacato o avvocato). In questo ultimo caso deve essere allegata contestualmente la documentazione comprovante la delega dei poteri di rappresentanza.

Il ricorso è esente da imposta di bollo, in quanto relativo ad un rapporto di lavoro già sorto (D.P.R. 26.10.1972, n. 642, allegato B).

Deve essere presentato entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui il lavoratore o il datore di lavoro ha avuto piena conoscenza del giudizio del medico competente.

Oneri

La decisione del ricorso in esame è gratuita.

Qualora, ai fini di un approfondimento, l’organo di vigilanza richieda ulteriori accertamenti sanitari, questi se richiesti alla struttura pubblica, saranno forniti a titolo gratuito, in quanto preordinati a soddisfare l’interesse pubblico giustiziale cui è finalizzata la norma di che trattasi.

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