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Con la circolare n.25 del 18 agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti e istruzioni applicativi sui profili fiscali del lavoro da remoto, e sulla disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri.

Lavoro da remoto

La prima parte della circolare si occupa della cosidetta “residenza fiscale” ai sensi dell’art.2 del TIUR, ribadendo che si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile):

  • sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
  • hanno nel territorio dello Stato italiano il proprio domicilio;
  • hanno nel territorio dello Stato italiano la propria residenza.

Tali condizioni sono tra loro alternative, con la conseguenza che anche la sussistenza di una sola delle stesse è sufficiente a radicare la residenza di una persona nel territorio dello Stato.

Il documento dell’Agenzia, dopo aver elencato le caratteristiche della residenza, domicilio e dimora abituale stabilisce che le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non incidono sui criteri di determinazione della residenza fiscale che restano quelli previsti dall’articolo 2 del TUIR.

Gli altri temi legati al lavoro da remoto affrontati dalla corposa circolare sono quelli dei:

  • regimi speciali applicabili per chi svolge la propria attività lavorativa nel nostro paese;
  • Trasferimenti fittizi all’estero;
  • Applicazioni delle Convenzioni con paesi stranieri contro le doppie imposizioni;
  • Criteri per la definizione della “stabile organizzazione” e “base fissa”

Lavoratori frontalieri

La seconda parte del documento tratta della disciplina tributaria sulla base delle novità introdotte dalla legge 13 giugno 2023 n. 83.

Va puntualizzato innanzitutto che il lavoratore frontaliere viene inquadrato come quel lavoratore, sia dipendente che autonomo, che svolge la propria attività in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede e che ritorna nello Stato di residenza, in linea di massima, quotidianamente o almeno una volta alla settimana.

Infine vengono prese in esame le Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali con diversi paesi (Austria, Francia, San Marino, Svizzera e Santa Sede).

Scarica e leggi la circolare completa dell’Agenzia dell’Entrate

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