Con una nuova circolare l’INPS ha voluto fornire ulteriori indicazioni per la fruizione dei congedi Covid-19, in caso di quarantena scolastica dei figli.

Per poter fruire dei congedi di cui trattasi, i genitori richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

  • devono avere un rapporto di lavoro dipendente in essere di natura pubblica o privata;
  • Non devono svolgere la propria prestazione lavorativa in smart working:
  • I figli per i quali viene richiesto il congedo devono essere minori di 14 anni;
  • Il genitore richiedente deve avere la residenza anagrafica nella stessa abitazione del figlio;
  • il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, dalla ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

I congedi possono essere fruiti per periodi di quarantena, anche con effetto retroattivo a partire dal 9 settembre, di cui all’articolo 5 del D.L. n. 111/2020 ricadenti nell’arco temporale fino al 31 dicembre 2020.

La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL competente.

È riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Leggi la circolare completa

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