Con una nuova circolare l’INPS ha voluto fornire ulteriori indicazioni per la fruizione dei congedi Covid-19, in caso di quarantena scolastica dei figli.
Per poter fruire dei congedi di cui trattasi, i genitori richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
- devono avere un rapporto di lavoro dipendente in essere di natura pubblica o privata;
- Non devono svolgere la propria prestazione lavorativa in smart working:
- I figli per i quali viene richiesto il congedo devono essere minori di 14 anni;
- Il genitore richiedente deve avere la residenza anagrafica nella stessa abitazione del figlio;
- il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, dalla ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
I congedi possono essere fruiti per periodi di quarantena, anche con effetto retroattivo a partire dal 9 settembre, di cui all’articolo 5 del D.L. n. 111/2020 ricadenti nell’arco temporale fino al 31 dicembre 2020.
La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL competente.
È riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione.
Ti consigliamo anche:
- Unipol: fumata nera sul lavoro agile e non solo
- Smart working per dipendenti disabili: obbligo del datore di lavoro
- Lavoro Agile per Dirigenti Scolastici: discussi criteri e proposte
- Unipol: continua la protesta dei lavoratori per lo smart working
- Smart working Unipol: si va verso l’abbandono