L’Inps il 24 giugno con Messaggio n. 2584 ha chiarito che l’articolo 26 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 stabilisce che il comma 1 dell’articolo 26 dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.
Ai fini del riconoscimento della tutela di cui al comma 1, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica (comma 3 dell’articolo 26).
Mentre il comma 6 dell’articolo 26 stabilisce che in caso di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.
Appare evidente che il lavoratore colpito dal Covid-19 per farsi riconoscere l’equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento è costretto a farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante.
Ma non sarebbe il caso di prevedere che il lavoratore asintomatico possa scegliere se rimanere in regime di malattia o lavorare in smart working?