Come si inserisce la disciplina dei buoni pasto ai lavoratori in smart working?
È questo l’interrogativo su cui fa chiarezza l’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro che parte proprio da un’analisi dell’istituto del lavoro agile, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 81/2017 ed esploso con la formula emergenziale dovuta all’epidemia da Covid-19.
Tale modalità di attuazione della prestazione di lavoro subordinata è stata però, in assenza di accordi individuali e regolamenti aziendali volti a disciplinarne l’utilizzo durante la pandemia, caratterizzata da una profonda deregolazione in ordine a molteplici aspetti e, tra questi, la disciplina dei buoni pasto.
Nel documento si passano in rassegna i presupposti civilistici dei ticket restaurant, analizzati sulle base delle disposizioni normative e delle pronunce della giurisprudenza, oltre a considerarne la disciplina fiscale attraverso le recenti diposizioni e le principali indicazioni di prassi, anche alla luce degli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 123/2021 .
Con la risposta ad interpello n. 123 del 22 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il riconoscimento dei buoni pasto ai dipendenti che svolgono l’attività lavorativa in modalità di lavoro agile non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).
La motivazione di tale regime fiscale di favore – si legge nel provvedimento dell’Agenzia che richiama la precedente risoluzione 118E/2006 – è ispirata dalla volontà del legislatore di detassare le erogazioni ai dipendenti che si ricollegano alla necessità del datore di lavoro di provvedere alle esigenze alimentari del personale che durante l’orario di lavoro deve consumare il pasto.
L’Agenzia specifica, infine, che nei confronti dei lavoratori in smart working il datore di lavoro non è tenuto ad operare la ritenuta a titolo di acconto Irpef, prevista dall’articolo 23 del D.P.R. n. 600/ 1973, sul valore dei buoni pasto fino a euro 4, se cartacei, ovvero euro 8, se elettronici.
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Leggi l’interpello 123/2021 dell’Agenzia delle Entrate cliccando qui
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Leggi il Parere Dipartimento Funzione Pubblica cliccando qui
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