il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare n. 15127 del 12 aprile 2021 contenente indicazioni procedurali per la riammissione in servizio dopo periodi di assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.
Alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” siglato in data 6 aprile 2021, le fattispecie che potrebbero configurarsi sono quelle di seguito indicate.
| A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero | presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente e previa visita preventiva del medico competente |
| B) Lavoratori positivi sintomatici | 10 giorni di isolamento, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test molecolare con certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, anche telematica |
| C) Lavoratori positivi asintomatici | 10 giorni + test molecolare, con certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, anche telematica |
| D) Lavoratori positivi a lungo termine | I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario, il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica |
| E) Lavoratore contatto stretto asintomatico | quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e referto di negatività del tampone molecolare o antigenico, trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro |
Per leggere e scaricare la circolare del Ministero della salute clicca qui
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