A tutela dei lavoratori fragili sono approvate definitivamente le “disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.”
In particolare la legge 18 luglio 2025, n. 106 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.171 del 25-07-2025), ed entra in vigore il 9 agosto 2025.
Le novità introdotte dalla legge
Il congedo
I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidita’ pari o superiore al 74 per cento, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi.
Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non puo’ svolgere alcun tipo di attivita’ lavorativa.
Il congedo e’ compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici, ma non e’ computato nell’anzianita’ di servizio ne’ ai fini previdenziali.
Chi certifica lo stato di malattia
La certificazione delle malattie e’ rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore.
Lavoratori autonomi
La sospensione dell’esecuzione della prestazione dell’attivita’ svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo, di cui all’articolo 14, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, si applica per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare.
Lavoro agile
Decorso il periodo di congedo il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attivita’ lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalita’ di lavoro agile ai sensi del capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81.
I permessi
In aggiunta alle tutele previste dai contratti collettivi nazionali, la nuova legge riconosce ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento dell’indennita’* e della copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonche’ cure mediche frequenti.
*Per indennità si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e ai lavoratori compete un’indennita’ economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.
I permessi sono riconosciuti anche a genitori di figli minori affetti da malattie oncologiche, croniche o invalidanti.
Il nostro giudizio
Il nostro giudizio finale sul provvedimento non è del tutto positivo, sicuramente vanno registrati passi in avanti sui permessi e sul loro riconoscimento anche ai genitori, ma sul fronte dei congedi il non riconoscimento ai fini dell’anzianità e sulla previdenza rischiano di sfavorire i lavoratori fragili.
Anche in merito al lavoro agile niente di nuovo, la priorità era già prevista da precedenti provvedimenti, e dobbiamo registrare purtroppo che non vengono previsti gli accomodamenti ragionevoli.
Leggi il testo ufficiale della LEGGE 18 luglio 2025, n. 106 pubblicata in Gazzetta

