Per sostenere, ripopolare ed incentivare il lavoro agile nelle zone montane è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 la Legge 12 settembre 2025 n.131 che contiene una serie di misure a favore di imprese e lavoratori.
Le disposizioni contenute nel provvedimento, per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, regolamentano vari aspetti, sono previste agevolazioni per l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali, incentivi per giovani imprenditori, la tutela del territorio montano, la promozione dei servizi educativi e di formazione, fino ad arrivare al lavoro a distanza.
Il Lavoro agile
In particolare l’art. 26 introduce un’importante agevolazione per le imprese al fine di contrastare lo spopolamento dei comuni montani e favorire l’integrazione economica e sociale.
La misura consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i dipendenti che lavorano stabilmente in modalità agile da specifici territori.
Struttura e Importo dell’Esonero
L’agevolazione è progressiva e si articola su un periodo di cinque anni:
- Per gli anni 2026 e 2027: L’esonero è totale (100%), fino a un limite massimo di 8.000 euro all’anno per lavoratore;
- Per gli anni 2028 e 2029: L’esonero si riduce al 50%, con un tetto massimo di 4.000 euro all’anno;
- Per l’anno 2030: L’esonero scende al 20%, con un limite di 1.600 euro all’anno;
Ciascun importo massimo annuale viene riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi da questo sgravio i premi e i contributi dovuti all’INAIL, mentre resta invariata l’aliquota per il calcolo delle pensioni
Requisiti per Accedere al Beneficio
Per poter usufruire dell’esonero, le imprese devono promuovere il lavoro agile come modalità ordinaria e i lavoratori devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
1. Avere un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
2. Non aver compiuto 41 anni alla data di entrata in vigore della legge;
3. Svolgere stabilmente la prestazione in modalità di lavoro agile;
4. Lavorare e risiedere in un comune montano con meno di 5.000 abitanti;
5. Aver trasferito la propria abitazione principale e domicilio da un comune non montano a quello montano in cui si lavora.
Norme Attuative e Limiti
- Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, un decreto del Ministero del Lavoro definirà i criteri e le modalità precise per la concessione dell’agevolazione;
- Il beneficio deve rispettare i limiti stabiliti dai regolamenti europei sugli aiuti “de minimis”;
- Questa agevolazione non è cumulabile con altri sgravi contributivi già previsti per i territori montani svantaggiati (art. 1, comma 45, della legge n. 220/2010);
- La legge stabilisce precisi limiti di spesa per ogni anno, dal 2026 al 2033, e definisce le fonti di copertura per gli oneri derivanti dalla misura.
Il nostro commento
A nostro avviso è una misura senz’altro positiva che mira ad incentivare il lavoro agile nelle zone montane, è necessario però prevedere anche per il lavoratore pubblico la possibilità di trasferirsi con la famiglia in una di delle zone riconosciute dal provvedimento, favorendo ad esempio la mobilità tra amministrazioni.
Leggi il provvedimento completo (Legge 12 settembre 2025 n.131)

