il Decreto legge 8 settembre 2020 n.111, all’articolo 5 stabilisce che un genitore lavoratore dipendente puo’ svolgere la prestazione di lavoro in modalita’ agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dalla ASL competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

L’articolo stabilisce inoltre che nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita’ agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, puo’ astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio.

Per i periodi di congedo fruiti e’ riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennita’ pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il ricorso allo smartworking o il congedo parentale possono essere richiesti da un solo genitore lavoratore alla volta e fino al 31 dicembre 2020, e non spetta qualora uno dei genitori non svolga alcuna attività lavorativa. Il tutto con il limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020, dopodichè l’INPS non prenderà in considerazione altre domande.

Apprezziamo con favore queste misure introdotte dal Governo che, ricordiamo, si sono rese necessarie visto l’imminente temine (14 settembre 2020) del diritto allo smartworking per i genitori di figli under 14, e l’inizio dell’anno scolastico dove sarà obbligatoria la quarantena dell’ alunno risultato positivo al virus  e per chi è venuto in contatto con la persona infetta. Auspichiamo che il governo aumenti le risorse disponibili e la durata dei benefici.