Green Pass

Pubblicata la bozza del decreto che ha stabilito l’obbligo di green pass in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, dagli uffici alle fabbriche, agli studi professionali.

Nella bozza è previsto lo stop allo stipendio per chi è sprovvisto del certificato. Introdotte sanzioni per chi entra al lavoro senza la certificazione verde, eludendo i controlli.

Non verrà utilizzato lo smart working come misura sostitutiva del certificato verde sia in ambito pubblico che privato.

In ambito di Pubblico Impiego

Il personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. La sospensione di cui primo periodo è disposta dal datore di lavoro o dal soggetto da lui delegato.

In ambito di Lavoro Privato

I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la
retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Da questa prima bozza possiamo dichiarare che non si utilizzerà lo smart working come misura alternativa al green pass. Auspichiamo che questa linea del Governo venga confermata.

Scarica la bozza del decreto Green Pass

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