L'immagine rappresenta un lente d'ingrandimento sul simbolo dei disabili

I permessi legge 104, per assistere un disabile, sono al centro di una recente pronuncia della Corte di Cassazione, che si è espressa su un caso riguardante il licenziamento disciplinare di un dipendente.

Il caso

La Corte di Cassazione si è pronunciata su un ricorso presentato da un lavoratore contro la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato il ricorso dello stesso. La questione riguardava il licenziamento disciplinare intimato da una società al proprio dipendente per aver abusato dei permessi retribuiti previsti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 per l’assistenza a una persona disabile.

L’ordinanza

La Corte di Cassazione, in merito ai permessi legge 104, ha accolto ben 3 su 4 motivi di ricorso, ritenendo che la Corte d’Appello non si fosse attenuta ai principi giurisprudenziali in materia. In particolare, la Corte ha chiarito che l’assistenza a persona con disabilità grave che legittima il diritto ai permessi mensili retribuiti non deve essere intesa in modo riduttivo come mera assistenza personale presso l’abitazione, ma deve comprendere tutte le attività necessarie per il familiare disabile. Inoltre, l’abuso si configura solo quando il lavoratore utilizzi i permessi per fini diversi dall’assistenza in senso ampio, e non quando l’assistenza sia prestata in orari non integralmente coincidenti con il turno di lavoro, essendo i permessi giornalieri su base mensile e non su base oraria.

Considerazioni finali

In sostanza questa ordinanza della Corte di Cassazione ha stabilito che i lavoratori del privato e del pubblico impiego che usufruiscono dei permessi retribuiti per assistere un famigliare disabile grave, non devono necessariamente prestare l’assistenza presso l’abitazione dello stesso, e che la stessa non deve coincidere necessariamente con l’orario del turno di lavoro.

La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie concreta alla luce dei principi di diritto enunciati in merito ai permessi legge 104. Alla Corte di rinvio è stato inoltre affidato il compito di regolare le spese di lite, incluse quelle del giudizio di legittimità.

Leggi l’ordinanza integrale n.26514/2024 della Cassazione sezione lavoro

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