Con il messaggio 3653 del 9 ottobre 2020 l’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti sulla quarantena, la sorveglianza precauzionale e la relativa equiparazione alla malattia.
Quarantena e/o sorveglianza precauzionale e lavoro agile
In merito alla quarantena (prevista dal comma 1 dell’articolo 26 del D.L. n. 18 del 2020) e alla sorveglianza precauzionale (prevista dal comma 2 del medesimo articolo), per i lavoratori fragili viene specificato che, non configurandosi una incapacità temporanea al lavoro dovuta alla patologia, ma trattasi di situazioni che potrebbero rivelarsi pericolose che sono state volutamente tutelate dal legislatore, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia.
Secondo l’Istituto il lavoratore con lo status di “fragile” deve continuare a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le citate forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio.
In caso invece di malattia conclamata, (art. 26, comma 6), essendo il lavoratore temporaneamente incapace al lavoro ha diritto alla corrispondente prestazione previdenziale e all’istituto della malattia.
Quarantena per ordinanza amministrativa
In caso di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa, non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena ai sensi del comma 1 dell’articolo 26, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
Quarantena per l’estero
Anche per i lavoratori assicurati in Italia e recatisi all’estero l’Istituto ritiene che l’accesso alla tutela di cui al citato comma 1 dell’articolo 26 non possa che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.
Quarantena e/o sorveglianza in casi di cassa integrazione
Infine anche per il lavoratore destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, devono essere considerate le indicazioni dei casi precedenti, perchè in questi casi si determina la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, e di conseguenza il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia.
A nostro avviso con queste indicazioni appare evidente, considerato l’aumento esponenziale dei contagi, che è necessario allargare i casi in cui i lavoratori possano ricorrere alla quarantena e/o sorveglianza a scopo precauzionale.
Scarica la circolare Inps 3653
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