smart working 2026

Lo smart working 2026 cambia faccia. Con la Legge n. 34 del 2026 entra in vigore il primo provvedimento annuale dedicato alle piccole e medie imprese. L’articolo 11 riscrive gli obblighi di sicurezza per lo smart working: informativa scritta obbligatoria, nuove responsabilità per i datori di lavoro e sanzioni fino a 7.403 euro.

📌 In sintesi

  • Lo smart working cambia con la Legge 34/2026 (Legge sulle PMI), in vigore dal 7 aprile 2026.
  • L’art. 11 introduce il comma 7-bis dell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008 sul lavoro agile.
  • Ogni datore di lavoro deve consegnare un’informativa scritta annuale sui rischi ai lavoratori in smart working e agli RLS.
  • Le norme si applicano a tutte le imprese, non solo alle PMI.
  • Chi viola l’obbligo rischia arresto fino a 4 mesi e ammenda fino a 7.403,96 €.

Smart working: cos’è la Legge PMI e perché riguarda tutte le imprese

Il 7 aprile 2026 segna una data importante per il lavoro agile in Italia. Entra in vigore la Legge 11 marzo 2026, n. 34, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026: è il primo provvedimento annuale espressamente dedicato alle piccole e medie imprese (PMI), un segmento che rappresenta oltre il 99% del tessuto produttivo nazionale.

Nonostante il nome faccia pensare a una norma di settore, le disposizioni in materia di smart working contenute nell’articolo 11 hanno portata generale: si applicano cioè a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalla dimensione aziendale, che abbiano in essere rapporti di lavoro in modalità agile ai sensi della Legge n. 81/2017.

«La norma si applica a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione: non riguarda solo le PMI, anche se nasce in quel contesto.»

Lavoro agile: il nuovo comma 7-bis e gli obblighi di sicurezza

Il cuore della riforma sullo smart working è l’inserimento del comma 7-bis nell’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro). Il testo recita:

“Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta.”— Art. 3, comma 7-bis, D.Lgs. 81/2008 come modificato dalla Legge 34/2026

La norma chiarisce definitivamente lo strumento attraverso cui il datore di lavoro adempie ai propri obblighi di sicurezza nel contesto del lavoro da remoto: l’informativa scritta annuale, da consegnare sia al lavoratore sia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Cosa deve contenere l’informativa

Il documento deve indicare:

  • I rischi generali connessi alla prestazione lavorativa svolta fuori dai locali aziendali;
  • I rischi specifici legati al contesto in cui il lavoratore opera (abitazione, spazi di coworking, ecc.);
  • Indicazioni particolari sull’utilizzo dei videoterminali e sulla corretta postura ergonomica;
  • Le misure di prevenzione adottate dall’azienda.

✅ Obbligo di cooperazione del lavoratore

Il lavoratore, dal canto suo, è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro. Non è quindi un adempimento unilaterale: la responsabilità è condivisa.

Smart working e Legge 81/2017: cosa cambia davvero rispetto al passato

Per capire la portata dello di questa nuova disposizione legislativa bisogna partire da lontano. La Legge 34/2026 non introduce un obbligo completamente inedito: l’articolo 22 della Legge n. 81/2017 già prevedeva la consegna di un’informativa scritta sui rischi ai lavoratori agili. La novità sostanziale è un’altra: fino ad oggi, quell’obbligo era privo di un apparato sanzionatorio esplicito all’interno del Testo Unico sulla sicurezza, il che lo rendeva di fatto poco cogente.

Con il nuovo comma 7-bis, il legislatore colma questa lacuna inserendo l’informativa annuale nel perimetro delle norme presidiate da sanzione penale. D’ora in poi, omettere la consegna o consegnare un documento incompleto espone il datore di lavoro a conseguenze concrete e immediatamente contestabili dagli organi di vigilanza.

Le sanzioni per i datori di lavoro inadempienti

Una delle novità più rilevanti dello smart working riguarda il regime sanzionatorio. La modifica dell’art. 55, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 81/2008 estende le sanzioni già esistenti anche alle violazioni del nuovo comma 7-bis. Il quadro delle conseguenze per i datori di lavoro inadempienti è il seguente:

ViolazioneSanzione
Omessa consegna dell’informativa scritta annualeArresto fino a 4 mesi oppure ammenda da 1.474,21 € a 7.403,96 €
Informativa consegnata in forma incompleta o non aggiornataStesso regime sanzionatorio del punto precedente
Mancata consegna al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)Contestabile autonomamente dall’organo di vigilanza

⚠️ Attenzione: effetto immediato, nessun periodo transitorio

La norma è operativa dal giorno stesso dell’entrata in vigore (7 aprile 2026), senza alcun periodo transitorio. Non sono necessari ulteriori provvedimenti attuativi. I datori di lavoro che non abbiano ancora predisposto l’informativa sono già potenzialmente passibili di sanzione.

Le altre novità della Legge PMI in materia di sicurezza

L’articolo 11 sul lavoro agile non è l’unica disposizione rilevante del provvedimento. La Legge 34/2026 interviene sul D.Lgs. 81/2008 su più fronti:

Modelli organizzativi semplificati per microimprese e PMI (art. 10)

L’INAIL è incaricata di elaborare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge — quindi entro il 5 agosto 2026 — modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza specifici per microimprese e PMI, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza. L’obiettivo è facilitare la compliance senza sovraccaricare le strutture più piccole.

Formazione durante la cassa integrazione

Viene introdotta la possibilità di assolvere l’obbligo di formazione sulla sicurezza anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni (CIG), così che il lavoratore rientri in azienda già aggiornato.

Smart working nelle PMI: il paradosso da correggere

I dati disponibili delineano un paradosso nel panorama del lavoro agile: mentre le grandi imprese hanno adottato massicciamente il lavoro agile dopo la pandemia, nelle PMI e nelle microimprese la quota di lavoratori in modalità remota è in calo. Nelle PMI si registra una riduzione del 7,7%, nelle microimprese del 4,8%, e oggi questa fascia rappresenta appena l’8% del totale dei lavoratori agili italiani.

È proprio questo segmento che il nuovo regime sanzionatorio è destinato a interessare maggiormente: non per limitare il lavoro agile, ma per stimolare una maggiore cultura della compliance verso obblighi che pur preesistenti erano spesso ignorati in assenza di un deterrente efficace.

Smart working 2026: la checklist operativa per le imprese

Per adeguarsi alle nuove norme sullo smart working, dal 7 aprile tutte le imprese che adottano il lavoro agile non solo le PMI devono:

  1. Integrare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) valutando anche i rischi connessi alla prestazione da remoto;
  2. Predisporre l’informativa scritta annuale sui rischi generali e specifici del lavoro agile, con particolare attenzione all’uso dei videoterminali;
  3. Consegnare il documento al lavoratore e, separatamente, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
  4. Conservare prova della consegna (firma di ricevuta, PEC, raccomandata, ecc.) per poterla esibire in caso di ispezione;
  5. Rinnovare l’informativa almeno una volta l’anno o in caso di variazioni significative delle modalità di svolgimento della prestazione agile.

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