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Con nota 7152/2021 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti sul godimento dei permessi Legge n. 104/1992.

La nota, che riguarda i tre giorni di permesso mensile previsti dall’articolo 33, commi 3, della Legge n. 104, specifica che i permessi possono essere fruiti anche a ore anche durante il lavoro agile.

L’INL spiega infatti che se da un lato, con le diverse disposizioni e indicazioni dei competenti organi istituzionali è stata rappresentata la difficile compatibilità della fruizione oraria con il lavoro agile (atteso che il lavoro agile è, per sua definizione, svincolato da vincoli di orario), dall’altro si è al contempo rappresentata la non esclusione della fruibilità frazionata – e dunque la possibilità di fruirne – ove il lavoratore ritenga, secondo le proprie valutazioni, che le proprie esigenze personali per le quali si fruisce del permesso non siano compatibili con la propria organizzazione in modalità agile.

Ed infine conclude che detta interpretazione è posta a tutela della flessibilità di cui gode il lavoratore durante il lavoro agile, cui è connaturata l’autorganizzazione e dunque la conciliazione vita-lavoro. Ove detta conciliazione non risulti possibile potrà perciò esercitarsi il diritto alla fruizione frazionata del permesso.

Scarica la nota completa dell’INL qui

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