L'immagine rappresenta un lavoratore che è stato licenziato

Smart working; è legittimo il licenziamento senza autorizzazione, a decretarlo è il tribunale di Ragusa che con sentenza dell’ 11 luglio 2025 ha stabilito, purtroppo, che lo “smart working non costituisce un diritto pieno del lavoratore“, ma è una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.

Secondo la sentenza l’accordo tra le parti è fondamentale e obbligatorio per autorizzare il lavoro a distanza.

Il caso

Un dipendente con la qualifica di quadro ha lavorato per un numero consistente di giornate lavorative in modalità agile senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione dall’azienda.

Il datore di lavoro ha contestato la condotta, anche perché lo smart working non era previsto per quello specifico ruolo, ed ha sanzionato il comportamento del dipendente con il licenziamento.

Cosa ha contestato il lavoratore

  • Il lavoratore dal canto suo ha contestato che nessun accordo con l’azienda era necessario;
  • Che la normativa prevedeva, che ai dipendenti con figli minori di 14 anni e coniuge lavoratore, un diritto allo smart working;
  • Che non era necessario un accordo tra le parti perchè non lo prevedeva il contratto collettivo nazionale;
  • Che il suo supervisore era informato della esecuzione della prestazione lavorativa da remoto;
  • Che la sanzione era spropositata.

La decisione del tribunale

Il tribunale di Ragusa ha deciso che in questo caso di smart working è legittimo il licenziamento perché il lavoro agile è una particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, che deve essere definita tramite un accordo individuale, come previsto dall’art.18 comma 1 della legge 81 del 2017 successive modificazioni.

Il Tribunale ha anche menzionato il protocollo sul lavoro agile del lavoro privato che prevede la sottoscrizione di un accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro in caso di lavoro agile.

Inoltre ha stabilito l’obbligatorietà dell’accordo scritto anche in assenza di previsione nel CCNL di settore con la data di inizio e di fine della prestazione lavorativa in modalità agile.

Leggi la sentenza del tribunale di Ragusa

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