diritto alla disconnessione

In questo anno di pandemia, che ha costretto milioni di lavoratori a lavorare da casa (home working), si è parlato tantissimo ed in vari modi del diritto alla disconnessione, ossia del diritto del lavoratore a terminare la sua prestazione lavorativa, e a non essere contattato dopo tale termine.

Il mancato accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, concesso dalla procedura semplificata emergenziale di adozione dello smart working, ha favorito comportamenti datoriali non sempre in linea con tale diritto.

Il legislatore, sollecitato anche dalla risoluzione approvata dal Parlamento Europeo nel mese di gennaio di quest’anno, con la quale si invita la Commissione a presentare una proposta di Direttiva per regolamentare, in maniera uniforme, la modalità di “smart-working” presso tutti i Paesi aderenti, ha deciso di intervenire in materia rafforzando la legge 81/2017.

L’art. 19 della legge n. 81/2017, riferendosi all’accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente, afferma  che vanno individuati sia i tempi di riposo del lavoratore che le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Ora a tale disposizione si è aggiunto, l’art. 2, comma 1-ter del D.L. n. 30/2021 convertito, con modificazioni, nella legge n. 61 che, rafforza il diritto alla disconnessione.

Nell’articolo viene stabilito che:

  • Il lavoratore agile ha diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti;
  • Sono fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati;
  • L’esercizio del diritto alla disconnessione è necessario per tutelare sia i tempi di riposo che la salute e non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro e sui trattamenti d natura economica.

La novità, rispetto alla legge 81/2017,  è che la disconnessione viene identificata come un vero e proprio diritto le cui limitazioni sono, soltanto, quelle scaturenti dall’accordo individuale e dalle eventuale reperibilità stabilita nello stesso.

Per i lavoratori ne discende che:

  • Il lavoratore, al di fuori delle fasce orarie concordate, non ha alcun obbligo di restare connesso alle piattaforme ed agli strumenti aziendali;
  • Il lavoratore, al di fuori delle fasce lavorative concordate, non è tenuto a rispondere alle telefonate e/o a messaggi di posta elettronica.

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