l'immagine raffigura un papà che spinge sua figlia sulla sedia a rotelle in un momento gioioso. Caregiver

Con sentenza C‑38/24 la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che i caregiver famigliari non posso essere discriminati e i datori di lavoro sono tenuti ad adottare, nei loro confronti, soluzioni ragionevoli al pari dei disabili assistiti.

La Corte di Giustizia Europea estende la direttiva 2000/78, in particolare il suo articolo 5, ai caregiver che assistono famigliari con disabilità grave, leggendola alla luce degli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, oltre all’articolo 2 e all’articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Il caso

Il caso vede protagonista una lavoratrice addetta alla sorveglianza della metropolitana di Roma, madre di un figlio disabile con gravità (art.3 comma 3 L.104/92), che ha chiesto al suo datore di lavoro un cambio di orario fisso mattutino, anche a costo di ricoprire una qualifica minore, che le consentisse di assistere il figlio durante le cure pomeridiane.

Il datore di lavoro ha dato seguito a tali richieste solo con soluzioni provvisorie e non definitive e la lavoratrice è ricorsa al Tribunale di Roma sostenendo che tale comportamento avesse un carattere discriminatorio.

Il Tribunale di Roma prima e la Corte d’Appello dopo hanno respinto il ricorso della lavoratrice, sostenendo che non vi fossero prove di un comportamento discriminatorio e che la società avesse comunque adottato “soluzioni ragionevoli”, anche se si trattava di misure provvisorie.

La lavoratrice ha così proposto il ricorso dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, anche se ad ottobre 2022 è stata licenziata.

La Cassazione

La Cassazione ha sospeso il giudizio e chiesto alla Corte di Giustizia Europea:

  • se la direttiva 2000/78/Ce possa applicarsi nei casi di discriminazione indiretta in ambito lavorativo come conseguenza dell’attività di un lavoratore che assiste un famigliare con disabilità;
  • se il diritto dell’Unione europea preveda per i caregiver famigliari, eventualmente in base anche alla [Convenzione dell’ONU], l’obbligo per il datore di lavoro di adottare soluzioni ragionevoli.

La Corte di Giustizia UE

La Corte di Giustizia UE ha risposto che:

  • il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica anche al lavoratore non disabile che sia oggetto di una siffatta discriminazione a causa dell’assistenza che fornisce al figlio affetto da una disabilità, assistenza che consente a quest’ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono;
  • un datore di lavoro è tenuto, per garantire il rispetto del principio di uguaglianza dei lavoratori e del divieto di discriminazione indiretta di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, ad adottare soluzioni ragionevoli, purché tali soluzioni non impongano a detto datore di lavoro un onere sproporzionato.

Il nostro giudizio

Un sentenza di portata storica che riconosce finalmente il diritto del caregiver di richiedere al datore di lavoro “accomodamenti ragionevoli” che gli consentano di continuare ad assistere il famigliare disabile.

La nostra organizzazione è a disposizione di tutte le lavoratrici e di tutti lavoratori “caregiver” che necessitano di assistenza per richiedere soluzioni ragionevoli al proprio datore di lavoro.

Leggi la sentenza integrale della Corte di Giustizia Europea causa C‑38/24

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