Pubblicati gli Atti del Convegno Nazionale di Medicina e Sanità Inail che trattano anche degli infortuni durante l’attività in lavoro agile.
In particolare segnaliamo l’intervento “Tutela Inail negli infortuni occorsi in ambiente domestico durante l’attività di smart working”, a cura di R. Romano, M. Paggetti e D. Cruciani e P.A. Di Palma.
Il documento sottolinea che l’aumento del ricorso al lavoro agile in epoca post-pandemica fa emergere l’esigenza di riferimenti normativi atti a chiarire alcuni aspetti non del tutto regolamentati in particolare in tema di sicurezza e salute sul lavoro.
Aspetto normativo
In tema di infortuni va ricordato che il Protocollo nazionale sul lavoro agile, stipulato il 7 dicembre 2021, stabilisce che ai lavoratori agili si applicano gli obblighi di salute e sicurezza previsti dal decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 812, nonché gli articoli 18, 22 e 23 della legge 22 maggio 2017, numero 813.
In particolare l’articolo 23 estende ai lavoratori agili le tutele previste contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.
Lo stesso articolo disciplina anche l’infortunio in itinere, nel percorso di andata e ritorno dall’abitazione al luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione di lavoro fuori dai locali aziendali, purché la scelta di tale luogo sia dettata da esigenze connesse alla prestazione o dalla necessità di coniugare esigenze di vita personale e di lavoro secondo criteri di ragionevolezza.
La circolare Inail
Nello specifico la circolare Inail n. 48 del 2 novembre 2017 fornisce ulteriori chiarimenti in relazione all’infortunio in lavoro agile precisando che il lavoratore è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio dell’attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale del lavoratore.
Inoltre precisa che in mancanza di indicazioni sufficienti in ordine ai predetti elementi e ai fini dell’indennizzabilità dell’evento infortunistico saranno necessari specifici accertamenti finalizzati a verificare se l’attività svolta dal lavoratore al momento dell’evento infortunistico sia comunque in stretto collegamento con quella lavorativa.
E’ esclusa la copertura assicurativa nei casi in cui si verifichi il cosiddetto “rischio elettivo” ovvero quando il lavoratore agile si espone volontariamente al rischio, contravvenendo le misure di contenimento individuate dal datore di lavoro.
Conclusioni
I relatori, tenuto conto di quanto stabilito dalla circolare n.48, e ferma restando dunque la necessità di colmare il vuoto legislativo venutosi a creare durante il periodo emergenziale, si auspicano repentine indicazioni normative e/o istruzioni Inail che disciplinino i criteri valutativi relativi al riconoscimento dell’occasione di lavoro, finalizzate ad una tutela omogenea priva di qualunque soggettività interpretativa.
Leggi e scarica il documento sulle tutele Inail negli infortuni in smart working
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