L’ assicurazione obbligatoria per la responsabilità da colpa grave, introdotta dalla legge n.1/2026, deve essere stipulata da tutti i dipendenti pubblici?
No, l’obbligo di attivare un’ assicurazione ricade solo su quei soggetti che assumono un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Chi ha l’obbligo di assicurarsi?
In pratica le figure per le quali vige l’assicurazione obbligatoria per eventuali danni patrimoniali si possono riassumere in:
Segretari comunali, direttori generali, dirigenti e funzionari che negli enti privi di dirigenza siano inquadrati nell’area delle Elevate Qualificazioni.
Negli enti in cui sia presente la dirigenza, si devono assicurare anche i funzionari incaricati di Elevata Qualificazione destinatari di deleghe dirigenziali ai sensi dell’articolo 17, comma 1 -bis, del d.lgs 165/2001, sempre a condizione che la conseguenza della delega sia l’esercizio di funzioni gestionali.
A questo elenco si aggiungono figure come il RUP, il responsabile del GDPR, il responsabile dei tributi e di chi fa espropri ed infine il responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza.
Tutte le altre figure come operatori, operatori esperti, istruttori e funzionari che svolgono attività che non comportino gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei Conti, non hanno l’obbligo assicurativo.
Quando scatta l’obbligo di assicurarsi?
L’obbligo assicurativo entra in vigore il 22 gennaio 2026, ed i soggetti che rientrano nel vincolo sono tenuti a stipulare, prima dell’assunzione dell’incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all’amministrazione per colpa grave.
L’introduzione della assicurazione obbligatoria rientra nella cosiddetta “riforma della Corte dei Conti” che ora esercita il potere di riduzione, ponendo a carico del responsabile in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato.
Infine le regioni, le province autonome e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei Conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all’attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste.
Le nostre conclusioni
Il giudizio sull’introduzione dell’assicurazione obbligatoria per alcune categorie di dipendenti pubblici, e sulla riforma della Corte dei Conti è molto negativo.
A nostro avviso la riduzione del danno o del valore perduto dal 100% al 30% non è stata pensata per salvaguardare i dipendenti, ma piuttosto per deresponsabilizzare gli amministratori (sindaci, assessori, direttori) delle singole amministrazioni.
Infine con l’obbligo del controllo preventivo di legittimità su tutti gli appalti pubblici sopra la soglia UE, includendo anche le aggiudicazioni provvisorie e atti senza aggiudicazione formale, demandato alla Corte dei Conti stessa, qualora alla scadenza (entro 30 giorni) non sia intervenuta una deliberazione nel merito, l’atto si intende registrato anche ai fini dell’esclusione di responsabilità per colpa grave.
Un tempo si diceva “tana libera tutti…”
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