ferie non godute nella PA

Le esigenze di finanza pubblica non possono vietare di versare un’ indennità finanziaria al lavoratore del pubblico impiego per i giorni di ferie non goduti, così si è espressa la Corte di Giustizia europea con la sentenza C-218/22.

Il caso

Un comune, ai sensi dell’art.5 del Dl 5/92, si è rifiutato di versare ad un lavoratore un’indennità per le ferie annuali non godute alla data della cessazione del rapporto di lavoro, a seguito delle dimissioni volontarie dello stesso al fine di accedere al collocamento in pensione anticipata.

Il decreto in questione prevede che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

Mentre il Diritto dell’Unione all’ art.7 della direttiva 2003/88, intitolato “Ferie annuali” dispone che:

“1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.

Per questi motivi Il Tribunale di Lecce al quale si era rivolto il lavoratore ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alcune pregiudiziali alla Corte Europea.

La sentenza

La Corte ricorda che spetta agli Stati membri definire, nella loro normativa interna, le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, rispettando l’art.7 della direttiva sopra citata, astenendosi dal porre qualsivoglia condizione ai diritti contenuti.

Il diritto alla ferie retribuite e il diritto a un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro devono essere mantenuti nelle normative interne dei paesi membri.

Ne consegue, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato realmente in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute.

Qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, deve essere riconosciuta un’ indennità finanziaria.

Leggi la sentenza integrale C-218/22

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