L'immagine rappresenta uno smartphone appoggiato su di una mappa che cerca di geolocalizzare luoghi

No alla geolocalizzazione dei dipendenti in smart working, è quanto stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n.135 del 13 marzo 2025.

I fatti

Una lavoratrice di una azienda partecipata della regione Calabria ha lamentato presunte violazioni in materia di protezione dei dati personali con riferimento allo svolgimento di taluni controlli, effettuati dall’Azienda, per verificare la compatibilità della posizione geografica dalla quale la lavoratrice stava svolgendo la propria prestazione lavorativa in modalità agile rispetto a quanto indicato nell’accordo individuale in materia di lavoro agile sottoscritto tra la stessa e l’Azienda.

Come avvenivano i controlli

Il dipendente, scelto in maniera casuale sottoposto a controllo, veniva contattato telefonicamente da parte del responsabile dell’unità organizzativa competente, nel rispetto della fascia oraria di reperibilità, e veniva invitato ad effettuare una doppia timbratura mediante l’applicativo in dotazione, una in entrata e una in uscita.

Subito dopo, il dipendente veniva invitato a dichiarare il luogo esatto in cui si trovava al momento dell’effettuazione delle timbrature oggetto di controllo ispettivo mediante la trasmissione di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della predetta unità organizzativa.

Nella fase successiva il responsabile suddetto procedeva alla verifica della rispondenza tra il luogo o i luoghi di lavoro indicati dal lavatore nel contratto individuale di lavoro agile rispetto a quanto dichiarato tramite e-mail e a quanto risultante dall’applicativo nel giorno e nell’orario in cui era stato svolto il controllo ispettivo.

Le risultanze di tale attività di controllo venivano quindi inserite in un verbale che, in busta chiusa e sigillata, veniva fatto recapitare, tramite protocollo interno, al Direttore generale dell’Azienda.

La decisione del Garante

Il Garante ha condannato l’azienda al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro, perché la geolocalizzazione dei dipendenti in smart working durante la fascia di reperibilità, per verificare se il luogo di svolgimento della prestazione da remoto coincida con una delle sedi previste nell’accordo individuale, è vietato e non rientra nei casi previsti in cui è utilizzabile il controllo a distanza.

Il controllo a distanza dell’attività lavorativa è fattibile solo se presuppone una specifica finalità (tutela del patrimonio aziendale, ragioni di sicurezza, eccetera), in tutti gli altri casi è vietato anche in presenza di un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell’art.4 dello Statuto dei lavoratori.

Infine, sottolinea il Garante, che va anche considerato che l’esecuzione del contratto di lavoro subordinato in modalità agile è regolato da una disciplina volta a favorire l’adozione di modalità di organizzazione del lavoro basate sulla flessibilità spazio-temporale, sulla valutazione per obiettivi e sulla conciliazione della vita lavorativa con quella privata.

Leggi la sentenza completa del Garante

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