Con l’entrata in vigore dei nuovi contratti nazionali della pubblica amministrazione e l’introduzione degli istituti del lavoro agile, e del lavoro da remoto è ancora possibile adottare il telelavoro ?
Nella bozza del nuovo contratto delle Funzioni Locali la disciplina del telelavoro viene definitivamente cancellata per essere sostituita dal nuovo istituto del “lavoro da remoto”.
Stessa previsione nell’ipotesi di contratto nazionale della Sanità appena firmato, mentre sembrerebbe rimanere in vigore nelle Funzioni Centrali dove non è stata prevista l’abrogazione delle vecchie regole contrattuali del telelavoro.
Il tutto lascerebbe quindi intendere che il nuovo modello del lavoro da remoto andrebbe a sostituire completamente il telelavoro, anche se il quadro giuridico complessivo non restituirebbe questa certezza, avendo il telelavoro le sue radici in una legge del 1998 e in un Dpr del 1999.
Anche volendo cercare di far convivere i diversi istituti (lavoro agile, lavoro da remoto e telelavoro) si incapperebbe in problematiche normative non del tutto trascurabili.
Basti pensare ai temi del rimborso forfettario delle spese sostenute, previsto nel telelavoro, e non nel lavoro agile e lavoro da remoto, e dai vincoli di orario di lavoro diversi nei tre singoli istituti (rigidi nel lavoro da remoto, flessibili nel telelavoro, assenti nel lavoro agile).
Alla luce del quadro normativo-contrattuale appena descritto è auspicabile un intervento del legislatore, che con una interpretazione autentica potrebbe meglio definire l’ambito di utilizzazione o meno dell’istituto del telelavoro nella pubblica amministrazione.
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