L’indennità di reperibilità nel lavoro da remoto può essere corrisposta ai lavoratori pubblici perché si tratta di una modalità di lavoro a distanza anche con vincoli di orario.
Queste sono le conclusioni stabilite dall’Aran con il parere CFC135b espresso per il comparto delle Funzioni Centrali ma estendibile anche a quello delle Funzioni Locali.
L’ articolo 20 del CCNL delle Funzioni Centrali al pari dell’art.24 del CCNL delle Funzioni Locali, prevede per particolari settori e per garantire la continuità di alcuni servizi, il ricorso all’istituto della reperibilità fuori dall’orario di servizio.
L’ indennità, che comporta la pronta disponibilità del lavoratore a prendere servizio entro 30 minuti dalla chiamata, può essere riconosciuta anche nel caso in cui il lavoro sia reso a distanza, l’unica condizione è che si tratti di lavoro da remoto e non di lavoro agile.
Le motivazioni dell’ARAN
Questo perché, come specificato nel parere, il lavoro agile nei CCNL è caratterizzato dall’assenza di precisi vincoli di orario e di luogo, e tale peculiarità, pertanto, fa escludere l’applicazione di quegli istituti contrattuali che necessitano di una misurazione esatta dell’orario di lavoro prestato o dell’effettuazione della prestazione lavorativa in un preciso momento.
Conseguentemente, il lavoro agile non può considerarsi compatibile con tutte quelle attività che devono essere svolte in un preciso arco temporale prestabilito e che necessitano di essere quantificate in minuti/ore ai fini della loro remunerazione, come avviene nel caso del richiamo al lavoro del dipendente in reperibilità.
Al contrario il lavoro da remoto, si configura come quella specifica modalità di lavoro “a distanza” che può essere prestata “anche con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalla disposizioni in materia di orario di lavoro”.
Le conclusioni dell’ARAN
Questa seconda ipotesi di lavoro a distanza, pertanto, risulta compatibile con l’istituto della reperibilità giacché, in tal caso, è possibile richiedere che la prestazione lavorativa venga svolta in un preciso orario nonché quantificare l’esatta durata della prestazione lavorativa effettuata dal dipendente.
Leggi il parere CFC135b dell’ARAN
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