Sottoscritto in via definitiva il contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca, che entra in vigore dal 19 gennaio 2024.
Il CCNL avrà effetti nei confronti di 1.232.248 dipendenti, di cui 1.154.993 appartenenti ai settori scuola e Afam (inclusi gli 850mila insegnanti), e 77.255 lavoratori dei settori università ed enti di ricerca (esclusi i docenti).
Tra le novità di maggiore rilievo, figurano:
- l’introduzione e relativa regolamentazione del lavoro agile;
- la definizione di un nuovo ordinamento professionale per il personale ausiliario, amministrativo e tecnico delle scuole, delle università e delle accademie e conservatori.
Per il personale degli enti di ricerca, invece, si rinvia ad una sequenza contrattuale la definizione sia dell’ordinamento professionale che della problematica correlata alle risorse aggiuntive per gli enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur).
Lavoro a distanza
Il titolo III della parte comune del contratto si occupa del lavoro a distanza, e l’art.10 disciplina che le disposizioni in materia di lavoro a distanza si applicano, ove compatibili con le attività svolte nonché con le esigenze e l’organizzazione del lavoro, al:
- personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative, al personale degli Enti di ricerca – tenendo conto di quanto previsto dall’art. 140 (Lavoro a distanza);
- al personale tecnico e amministrativo dell’AFAM:
- al personale delle Università ad eccezione dei CEL e del personale medico, sanitario ed ausiliario delle A.O.U. che svolge attività assistenziali.
Il titolo del lavoro a distanza prevede sia il lavoro agile (art.12) che il lavoro da remoto (art.16). Evidenziamo brevemente le differenze tra i due istituti.
Lavoro agile
- il lavoratore concorda con l’amministrazione i luoghi ove è possibile svolgere l’attività;
- non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio;
- Il lavoratore non ha diritto ai buoni pasto;
- nessun vincolo di orario.
Lavoro da remoto
- l lavoro a distanza può essere prestato anche con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato;
- Sono possibili altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato da centri satellite;
- Il lavoratore ha diritto ai buoni pasto, ed è possibile fare straordinario;
- orario di lavoro uguale a quello in presenza.
Ricercatori e Tecnologi
Per i ricercatori e i tecnologi il contratto riserva un parte specifica sul lavoro agile (art.140). In particolare viene specificato che questa tipologia di lavoratori conserva l’autonoma determinazione delle attività di ricerca nonché delle modalità e dei tempi di esecuzione delle stesse.
Inoltre viene stabilito che nell’applicazione delle norme di legge che regolano il lavoro agile e nella definizione dei contenuti dell’accordo individuale si tiene conto delle peculiarità che caratterizzano il lavoro dei ricercatori e tecnologi, anche in ordine al potere direttivo e di controllo, il cui esercizio deve avvenire nel pieno rispetto dell’autonomia riconosciuta dall’ordinamento nello svolgimento delle attività di ricerca.
Infine per questa tipologia di lavoratori è possibile prevedere anche una maggiore flessibilità nella disciplina delle fasce di contattabilità.
Con la firma definitiva di questo contratto tutti i comparti della pubblica amministrazione, salvo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevedono sia il lavoro agile che il lavoro da remoto.
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