Il DM 8 ottobre 2021 e le linee guida sul lavoro agile, nel definire il superamento della fase emergenziale del lavoro a distanza, hanno stabilito che le condizioni per continuare ad usufruire dello smart working fossero una adeguata rotazione del personale e la prevalenza del lavoro in presenza.
Da quel momento nelle amministrazioni pubbliche sono partite le più fantasiose interpretazioni su come si applicasse la prevalenza del lavoro in presenza. Successivamente la circolare interministeriale del 5 gennaio 2022 ha chiarito che “che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile”. Questo chiarimento non ha certo fermato tutte le “fantasiose interpretazioni” ma ha perlomeno consentito di allargare la base di calcolo.
All’INPS le richieste di chiarimenti da parte dei dipendenti sono state talmente tante che hanno spinto l’amministrazione ad emettere un messaggio specifico. Con il messaggio Hermes n. 1409/2022, l’Istituto ha affermato che il requisito della prevalenza della prestazione in presenza si considera soddisfatto se, nell’ambito dei giorni lavorativi al netto delle assenze autorizzate a qualsiasi titolo, ricadenti nel periodo mensile o plurimensile considerato, le giornate svolte in presenza risultano superiori rispetto a quelle svolte in modalità agile.
Appare chiaro che una decisione del genere penalizza l’adozione del lavoro agile che viene considerato sempre di più una modalità di lavoro di serie B, che costringe i lavoratori, a fronte di una assenza giustificata, a ricalcolare la prevalenza in presenza di quel mese e/o periodo.
Un decisione priva di logica, figlia del pensare che il lavoro è solo quello in presenza, che calza a pennello con la cultura della presenza fisica e dall’adempimento burocratico. Siamo ancora ben lontani dal misurare la prestazione lavorativa in termini di obiettivi e raggiungimento dei risultati.
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