Ieri il ministro della Pubblica Amministrazione ha firmato l’atto di indirizzo che avvia le trattative per le «Funzioni centrali». Come da consuetudine, il comparto che riunisce ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici nazionali detterà la linea su molti temi comuni anche per gli altri comparti.
Il documento, in tema di lavoro agile, si pone l’obiettivo primario di superare la fase emergenziale e di stabilire i parametri per definire lo smart working a regime. Questi ultimi dovranno essere contenuti nel contratto e dovranno garantire condizioni di lavoro trasparenti, che favoriscano la produttività, l’autonomia, le responsabilità sui risultati e che conciliano le esigenze dei lavoratori con quelle delle amministrazioni.
Obiettivo da conseguire è il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio fra vita professionale e vita privata.
In particolare, il CCNL dovrà costituire la cornice nel cui ambito dovrà ambientarsi l’accordo fra le parti di cui all’art. 18 della legge 22 maggio 2017, n.81, ferma restando l’applicazione delle disposizioni della predetta legge.
Il lavoro agile dovrà essere inquadrato quale misura di carattere organizzativo, rientrante nelle competenze del datore di lavoro pubblico nel rispetto dei POLA e dei disciplinari delle amministrazioni e come una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti, in alternanza con il lavoro in presenza ed in mansioni e processi di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, laddove sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità.
In tale ottica, essa non può costituire un diritto soggettivo da parte del dipendente e la sua progressiva introduzione deve accompagnarsi alle necessarie misure di carattere organizzativo e di completamento della transizione al digitale, con specifica attenzione alle azioni formative che dovranno accompagnare il processo di cambiamento.
Pertanto, la contrattazione collettiva dovrà disciplinare, in relazione al lavoro agile, aspetti del rapporto di lavoro, delle relazioni sindacali e dei diritti sindacali (quali il diritto alla disconnessione, le fasce di contattabilità, il diritto alla formazione specifica, il regime dei permessi e delle assenze, delle relazioni sindacali e dei diritti sindacali nonché gli altri istituti del rapporto di lavoro disciplinati dal contratto nazionale che esigono adattamenti nel caso di lavoro eseguito non in presenza e che si ritiene opportuno regolare), fermo restando che l’organizzazione del lavoro, compresa la forma agile, non può essere oggetto di contrattazione, come specificato al punto b) del presente atto d’indirizzo quadro.
Purtroppo in questo atto di indirizzo si conferma l’orientamento a non considerare lo smart working come un diritto del lavoratore e ad attuarlo solo laddove sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici. Con queste indicazioni è scontato che chi non attuava il lavoro agile in precedenza difficilmente lo farà in futuro. Seguiremo con attenzione la contrattazione che in prima battuta avrà inizio il 29 aprile all’Aran.
Scarica l’atto di indirizzo completo qui
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