Continua la contrattazione all’Aran per la definizione del nuovo contratto delle Funzioni Centrali. Il titolo V che tratta del lavoro a distanza, continua a differenziare il lavoro agile dal lavoro da remoto, vediamo quali sono le differenze e le novità introdotte nella nuova bozza.
Lavoro Agile
Il lavoro agile rimane come una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro che sono individuate dalle amministrazioni pubbliche.
Mantiene la sua natura di lavoro subordinato senza precisi vincoli di orario e luogo di lavoro e si svolge sia all’interno che all’esterno dei locali dell’amministrazione.
L’adesione al lavoro agile è consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori a tempo pieno o parziale con contratto a tempo indeterminato o determinato.
Rimane la facilitazione all’accesso al lavoro agile per chi si trova in condizioni di particolare necessità, ma vengono tolte le categorie di esempio come lo erano i genitori di bambini di età inferiore a 3 anni; i dipendenti portatori di handicap in situazione di gravità; ed i dipendenti che assistono portatori di handicap in situazione di gravità.
Deve essere stabilito un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore dove vengono indicate la durata, la modalità di svolgimento, il recesso, e tutte le atre modalità.
Vengono confermate la fasce di operatività, contattablità e inoperabilità e la fruizione dei permessi retribuiti nella seconda fascia. Vietato lo straordinario, le trasferte, il lavoro disagiato, e quello svolto in condizioni di rischio, il buono pasto, nelle giornate di lavoro agile.
Lavoro Remoto
Il lavoro da remoto, a differenza del lavoro agile, può essere prestato anche, con vincolo di tempo e nel rispetto dell’orario di lavoro, in un luogo diverso dai locali dell’amministrazione.
È realizzabile con l’ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall’amministrazione e può essere svolto nelle forme di :
- telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
- altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato da centri satellite.
Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo il lavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell’ufficio.
In questa modalità sono altresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, e permessi orari, buono pasto e trattamento economico.
La linea intrapresa dalla contrattazione nazionale di dividere in due istituti distinti il lavoro a distanza sembra oramai consolidata e difficilmente si tornerà indietro. Positivo il tentativo di liberare il lavoro a distanza dall’essere una mera misura assistenziale, ma rimane ancora troppa la discrezionalità del datore di lavoro, che continua a scegliere se adottare o meno questo tipo di organizzazione, e ne determina anche in quale misura.
Scarica la nuova bozza del CCNL Funzioni Centrali qui
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