Il 14 luglio 2023 è stata firmata all’Aran l’ipotesi di accordo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il comparto dell’istruzione e della ricerca, relativo al periodo 2019-2021.
Anche in questo comparto viene contrattualizzato il lavoro a distanza, nel Titolo III della parte generale viene normato sia il lavoro agile che il lavoro da remoto.
Le disposizioni sul lavoro a distanza vengono applicate al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative, al personale degli Enti di ricerca, al personale tecnico e amministrativo dell’AFAM, al personale delle Università ad eccezione dei CEL e del personale medico, sanitario ed ausiliario delle A.O.U. che svolge attività assistenziali.
Le amministrazioni in linea generale devono individuare le attività che possono essere effettuate in lavoro agile, nel rispetto di alcune specifiche indicazioni evidenziate nel CCNL per ogni specifico settore.
Rimangono comunque esclusi dalla remotizzazione i lavori effettuati in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.
SPECIFICHE SUL LAVORO AGILE E LAVORO DA REMOTO
Per il settore scuola i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi, saranno oggetto di confronto a livello di istituzione scolastica ed educativa con la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL (art.30 comma 9 lettera b5);
Per il settore Università e Aziende Ospedaliero-Universitarie i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi, saranno oggetto di confronto con la RSU e le OO.SS firmatare del presente CCNL (art.81 comma 6 lettera i);
Per il settore Istituzioni ed Enti di ricerca e Sperimentazione i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi, saranno oggetto di confronto, a livello nazionale o di sede unica, con la RSU e le OO.SS firmatarie del presente CCNL (art.123 comma 8 lettera e);
Per il settore Ricercatori e Tecnologi i lavoratori di questo settore, nello svolgimento del lavoro a distanza di cui al Titolo III della Parte comune, conservano l’autonoma determinazione delle attività di ricerca nonché delle modalità e dei tempi di esecuzione delle stesse, come previsto dalla legge (art.140);
Per il settore AFAM i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi, saranno oggetto di confronto a livello nazionale con le OO.SS firmatarie del presente CCNL (art.149 comma 8 lettera b2).
Il contratto ricalca fedelmente i principi e le norme utilizzate negli altri comparti del Pubblico Impiego per il lavoro agile e per il lavoro da remoto, non introducendo novità di rilievo.
L’unico fattore positivo è la contrattualizzazione del lavoro a distanza nel comparto, il solo confronto tra RSU, OO.SS e le amministrazioni per decidere criteri ed accessi, rischia di essere uno strumento poco incisivo a favore della parte datoriale.
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