photo by Tyler Franta

Pubblicato dal Ministero della Pubblica Amministrazione il nuovo decreto sul lavoro agile.

Al di la delle aspettative e delle indiscrezioni che sono circolate nei giorni scorsi sulla percentuale di lavoratori che potevano prestare la propria prestazione lavorativa in modalità agile, il decreto conferma le misure contenute nei Dpcm di questi ultimi giorni.

In una situazione emergenziale di questo genere ci saremmo aspettati un po più di polso da parte del Ministro, confermare la percentuale del “almeno il 50%” significa sostanzialmente cambiare poco, e lasciare ancora una volta nelle mani delle amministrazioni le scelte sulla salute dei lavoratori.

Non si comprende perché sono state disattese le raccomandazioni del CTS e del Ministro della salute che in questi ultimi giorni avevano fatto un invito ad utilizzare lo smart working oltre il 50% anche per evitare la congestione nel trasporto pubblico locale ed il contagio.

Vanno comunque sottolineati alcuni aspetti positivi contenuti nel testo, il lavoro agile è riconosciuto come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa e fino al 31 dicembre 2020 non è richiesto l’accordo individuale.

Nella rotazione tra lavoro in presenza e lavoro agile vanno tenute in considerazione anche le condizioni famigliari del lavoratore, mezzi di trasporto utilizzati per recarsi al lavoro e tempi di percorrenza.

Le amministrazioni si devo adoperare per mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi informatici e digitali, e tenuto conto dell’evoluzione della pandemia possono aumentare la percentuale dei lavoratori in modalità agile.

In tema di flessibilità è presente un invito alle amministrazioni ad applicare ampie fasce orarie per l’entrata e l’uscita, si dispone poi che nei casi di isolamento fiduciario senza certificazione medica il lavoratore possa operare in smart working e per accertamenti disposti dall’autorità sanitaria per sé o per i propri figli minorenni, l’assenza viene considerata al pari del servizio prestato.

Infine positivo il rimando all’assenza dell’ orario e del luogo di lavoro, la definizione di fasce di contattabilità ed il diritto alla disconnessione.

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