La possibilità di effettuare, nella stessa giornata lavorativa, una parte di lavoro in modalità agile e l’altra in presenza, è prevista solo in due casi ben delineati e con caratteristiche eccezionali.
A stabilirlo è l’Aran con l’orientamento CFC 118a, previsto per le funzioni centrali ma applicabile per analogia anche al comparto delle funzioni locali.
Le sole ipotesi previste dall’ Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni sono le seguenti:
- l’Amministrazione può richiamare in ufficio il lavoratore che sta prestando la propria attività in modalità agile nel caso di “problematiche di natura tecnica e/o informatica” o “di cattivo funzionamento dei sistemi informatici ”, a causa delle quali l’attività lavorativa a distanza viene concretamente impedita o sensibilmente rallentata;
- l’Amministrazione può richiamare il dipendente nell’ipotesi di “sopravvenute esigenze di servizio” . In questo caso deve essere data comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio.
I due casi per i quali è possibile la modalità mista, denotano ancora una volta l’arretratezza della cultura del lavoro che permane nella pubblica amministrazione. Nel primo è palese che si ragiona ancora per lavoro = adempimento da svolgere nell’immediato e non per obiettivo da raggiungere in tempo prestabilito, mentre nel secondo caso, le sopravvenute esigenze di servizio ( quali poi?), sottolineano una scarsa propensione del datore di lavoro pubblico alla programmazione ed organizzazione del lavoro.
E’ evidente che c’e’ ancora tanto lavoro da fare…
Leggi l’orientamento CFC 118a dell’ARAN
Ti potrebbero interessare
- Sostenibilità Ambientale: ignorato il lavoro agile al Consiglio laziale
- Elezioni RSU 2025 del pubblico impiego: sottoscritto il protocollo
- Smart Working a Roma: solo un invito per la PA durante il Giubileo
- Smart working in Italia: i dati dell’Osservatorio
- Settimana corta nella PA: uno specchietto per le allodole