lavoro da remoto

In forza del principio di non discriminazione contenuto nell’articolo 68, comma 3, del contratto del 16 novembre delle funzioni locali, il personale autorizzato al lavoro da remoto può essere abito in turni.

Così si è espressa l’Aran con il parere CFL245 che vi riportiamo integralmente:

Il personale autorizzato a lavorare in modalità da remoto può essere adibito a turni?

Come espressamente indicato all’art. 68 comma 3 del CCNL 16.11.2022 “Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il lavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro.

Sono altresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.”

In virtù del suddetto comma, il lavoratore che presta la propria prestazione in modalità a distanza, da remoto, può certamente lavorare per turni ai sensi di quanto regolato dall’art. 30 del CCNL 16.11.2022, senza nessuna distinzione di trattamento giuridico/economico rispetto ai lavoratori in presenza, in relazione alla tipologia di prestazioni da rendere.

Leggi e scarica il parere Aran CFL245

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