Il Ministero dell’Interno, in attuazione dell’art.14 della legge 124 del 2015 e del Capo II della legge 81 del 2017, ha adottato un nuovo regolamento sul lavoro agile che ha la durata di un anno a partire dal 1 aprile 2022.
Il regolamento è rivolto al personale di ruolo del comparto e a quello dirigente, e viene esteso anche alle carriere prefettizie. Prevede un massimo di 8 giornate/mese di smart working senza prevedere un minimo, limite superabile solo in caso di esigenze particolari o sanitarie. Il dipendente non può comunque superare le 24 giornate di lavoro agile nel trimestre.
La durata della prestazione nelle giornate “smart” deve essere quella prevista dall’orario di lavoro del dipendente e in caso di malfunzionamenti, con il conseguente ripristino della connessione, il dipendente è tenuto a terminare il suo orario di lavoro.
La strumentazione e la connessione utilizzata per il lavoro agile è quella del dipendente e non sono previsti rimborsi per le spese sostenute.
L’accesso al lavoro agile avviene su base volontaria tramite domanda scritta che viene valutata dal dirigente e perfezionata con l’accordo individuale. L’eventuale diniego deve essere motivato e comunicato al lavoratore.
Nell’arco della giornata di lavoro agile il lavoratore deve garantire una fascia di contattabilità per un massimo di 6 ore, mentre il tempo di disconnessione non può essere inferiore a 11 ore. Non è prevista l’erogazione del buono pasto.
Il nostro giudizio complessivo del regolamento adottato dal Ministero non è del tutto positivo, il testo risulta fortemente influenzato dalle linee guida di Brunettiana memoria e contiene parecchie rigidità al suo interno, confondendo in diversi paragrafi il lavoro agile con il telelavoro. Proprio perchè viene imposto un orario di lavoro, buoni pasto e lavoro straordinario dovrebbero essere concessi.
Leggi e scarica il regolamento completo qui
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