Con il parere CFC117a l’Aran ha chiarito quali sono le modalità di lavoro a distanza previste nel contratto delle funzioni centrali.
Riportiamo fedelmente il parere:
Il CCNL comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022 disciplina per la prima volta l’istituto del lavoro a distanza (Titolo V), distinguendolo tra il lavoro agile (artt. 36 – 40) e lavoro da remoto (art. 41).
Nel primo caso, la prestazione lavorativa è resa senza vincoli di orario né di luogo;
Nel secondo caso, il lavoratore rende la propria attività in luoghi diversi da quelli d’ufficio, ma comunque previamente determinati, e rimane assoggettato a precisi vincoli di orario.
Per completezza di trattazione si evidenzia che il Contratto Collettivo non è intervenuto a modificare la previgente disciplina del cd. telelavoro, il quale resta disciplinato dall’art. 3 del DPR 8/3/1999 n. 70 e dal CCNQ sottoscritto il 23/03/2000, così come richiamati dai precedenti CCNL.
I lavoratori del comparto delle funzioni centrali possono quindi chiedere alle proprie amministrazioni di poter svolgere la prestazione lavorativa a distanza tramite il lavoro agile, il lavoro da remoto ed il telelavoro.
Scarica e leggi il parere Aran
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