Le singole amministrazioni possono decidere in autonomia se riconoscere o meno il buono pasto ai lavoratori che operano in smart working.
Il problema del riconoscimento del ticket ai lavoratori “agili” era sorto dopo la sentenza del Tribunale di Venezia, che con decreto n. 1069/2020 aveva escluso il riconoscimento dei buoni pasto al lavoratore pubblico in smart working.
Successivamente la Corte dei Conti Lombardia con la delibera n. 115/2020, aveva affermato che l’argomento non rientrava tra le funzioni consultive della magistratura contabile, trattandosi di argomentazioni regolate dalla contrattazione nazionale.
Sono state così investite prima l’Aran, che con il parere 6432/2020 ha affermato che, essendo il lavoro agile una modalità di espletamento della prestazione lavorativa la cui organizzazione é prerogativa del potere organizzativo e datoriale, il riconoscimento dei buoni pasto ai dipendenti ricade esclusivamente sui singoli enti.
Ed infine anche la Funzione Pubblica, sollecitata dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, con il parere DFP-0055495-P-28/8/2020, ha affermato che il riconoscimento dei buoni pasto, in assenza di previsioni ostative rinvenibili nella normativa e nel contratto vigente, rappresenta una decisione rimessa esclusivamente alle autonome scelte organizzative e gestionali di ciascuna amministrazione.
Scarica il parere DFP-0055495-P-28/8/2020
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