Il decreto del ministro per la Pubblica Amministrazione dell’8 ottobre 2021, e le linee guida sul lavoro agile nella Pa del 30 novembre 2021, hanno stabilito l’assurdo e medievale principio generale della prevalenza, per ciascun lavoratore, dell’esecuzione della prestazione in presenza.
In molti sostenevano che questi due provvedimenti fossero solo transitori, perchè con l’arrivo dei nuovi contratti nazionali del pubblico impiego avrebbero perso di efficacia.
Purtroppo le cose sono andate in maniera diversa…
Le linee guida hanno cessato la loro efficacia solo per tutte le parti non compatibili con i nuovi contratti, rimanendo pertanto ultra vigenti, nelle parti compatibili.
Questo perchè i nuovi contratti non specificano alcuna proporzione da rispettare tra lavoro in presenza e lavoro a distanza, e neanche tentano di eliminare la “prevalenza in presenza” contenuta nel DM 8 ottobre 2021 e nelle lineee guida.
A chiudere definitivamente la questione è intervenuto il DM 30 giugno 2022, contenente il regolamento attuativo del Piao, che nella parte dedicata alla “Organizzazione del lavoro agile” stabilisce che “la garanzia di un’adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, assicurando la prevalenza, per ciascun lavoratore, dell’esecuzione della prestazione lavorativa in presenza”.
Tutto questo dimostra ancora una volta la scarsa capacità e l’arretratezza di chi doveva innovare i processi e l’organizzazione della pubblica amministrazione italiana. Questionare, dibattere e mettere sotto accusa il lavoro agile rispetto a quello tradizionale sta a significare che non si è ancora colta la vera “essenza del lavoro agile”, che è quella di lavorare per obiettivi determinabili e misurabili a prescindere dal luogo e tempo di lavoro.
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