Come si calcola la prevalenza del lavoro in presenza nella pubblica amministrazione, rispetto al lavoro agile?
Premessa
Il Decreto Ministeriale del 08/10/2021 di brunettiana memoria, ha stabilito che “le amministrazioni devono garantire un’adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l’esecuzione della prestazione in presenza”.
Questa insensata disposizione è sopravvissuta anche ai contratti nazionali, ce ne siamo occupati in un precedente articolo che potete leggere qui, tant’é che il Ministro Zangrillo nella sua direttiva del 29 dicembre 2023 sui lavoratori fragili, ha dovuto specificare che in presenza di alcune condizioni di salute, famigliari e personali è possibile derogare a questo obbligo.
Applicando alla lettera il DM ed ipotizzando di dover determinare la prevalenza del lavoro in sede in un arco temporale di un settimana, ciascun dipendente potrebbe svolgere attività in lavoro agile per non più di 2 giorni su 5.
Come effettuare il calcolo corretto
Il calcolo della prevalenza del lavoro in presenza può essere effettuato su base settimanale, mensile o plurimensile come stabilito dalla circolare Ministeriale Brunetta – Orlando del 5 gennaio 2022, successiva all’approvazione definitiva di alcuni CCNL (funzioni centrali e funzioni locali)
La circolare dispone che “una delle principali caratteristiche della disciplina oggi vigente per il lavoro agile nella pubblica amministrazione è la flessibilità, ogni amministrazione pertanto, può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità… tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile.
Inoltre il secondo aspetto importante per la determinazione del calcolo è l’incidenza dei giorni di assenza dal lavoro.
Molti dirigenti e amministrazioni applicano in maniera errata una interpretazione che si basa sull’assunto per cui, dal momento che il dipendente assente dal lavoro (perché, ad esempio, in ferie, malattia, legge 104) non esegue la propria prestazione, allora le assenze incidono nella determinazione della prevalenza del lavoro in presenza.
Questa chiave di lettura è sbagliata perché considera le assenze e il lavoro agile come equivalenti, mentre per i contratti collettivi nazionali il lavoro a distanza è una delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
Applicazione della norma
La corretta interpretazione, che è stata adottata anche dall’INPS, INAIL e altre amministrazioni prevede che la prevalenza del lavoro in presenza sia calcolata al netto delle assenze autorizzate a qualsiasi titolo (ferie, malattia, Legge104).
Esempio: in un mese ci sono 21 giorni lavorativi, per soddisfare la prevalenza del lavoro in presenza, il lavoratore deve eseguire 11 giorni in presenza e 10 a distanza. Se nello stesso mese il lavoratore effettua 3 assenze a qualsiasi titolo, le giornate lavorative su cui calcolare la prevalenza diventeranno 18. (21-3=18 di cui 10 in presenza e 8 a distanza).
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