Pubblicata in Gazzetta ufficiale serie Generale n. 153 del 3 luglio 2023 la legge n.85 (testo di conversione con modificazioni del DL Lavoro) che contiene la proroga del lavoro agile.
Sono due gli articoli della legge, il 28 bis ed il 42 comma 3 bis, che stabiliscono criteri e modalità della proroga.
L’art.28 stabilisce che tutti i dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022 hanno il diritto a ricorrere al lavoro agile fino al 30 settembre 2023.
I datori di lavoro sono obbligati a garantire tale diritto anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro applicati, e senza alcuna decurtazione della retribuzione.
I lavoratori che vogliono usufruire di tale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa devono presentare al proprio datore di lavoro la certificazione del proprio medico di medicina generale (non del medico competente) ai sensi del DM 4 febbraio 2022.
Mentre l’art.42 comma 3 bis stabilisce la possibilità di ricorrere allo smart working, senza accordo individuale, se la prestazione è compatibile con tale modalità per:
i Iavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di 14 anni , a condizione che nel nucleo familiare non via sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito con sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o privo di impiego;
i lavoratori, del solo lavoro privato, ritenuti maggiormente esposti al rischio COVID-19, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di malattie oncologiche o comorbilità, sulla base di valutazioni opportunatamente certificate dal medico competente.
Questo secondo articolo non obbliga i datori di lavoro a garantire tale diritto, ma pone delle condizionalità per ricorrere al lavoro agile, la compatibilità della prestazione lavorativa con tale modalità e la valutazione del medico competente.
Siamo di fronte ad un provvedimento pasticciato che tutela solo una piccola parte di lavoratori fragili e non, e ne discrimina molti altri.
L’ennesima proroga che rimanda ancora una volta l’approvazione di una legge strutturale sui lavoratori fragili e che divide i lavoratori considerando il lavoro agile una misura “tappabuchi” valida per tutte le situazioni.
Disponibili gratuitamente i fac-simile per richiedere il lavoro agile al tuo datore di lavoro pubblico o privato, aggiornati alla legge 3 luglio 2023 n.85 (DL Lavoro). Clicca qui per richiederli.
Vedi la legge completa pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie Generale
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