La modifica dell’art.22 del decreto Ristori prevede nuove misure a sostegno dei lavoratori genitori di figli conviventi fino a 16 anni.
In caso di sospensione dell’attività didattica in presenza o di quarantena ordinata dal dipartimento di prevenzione, i genitori lavoratori di figli conviventi fino a 16 anni potranno usufruire dello smart working.
Nel caso in cui l’attività svolta non sia remotizzabile, il genitore di figli conviventi fino a 14 anni, può usufruire del congedo retribuito al 50%.
Nel caso in cui i figli conviventi rientrino nella fascia di età tra i 14 e 16 anni, il genitore convivente di attività non remotizzabile, sempre per la sospensione dell’attività didattica in presenza, può usufruire del diritto all’astensione.
E’ bene specificare che tale diritto non è coperto da tutela previdenziale in quanto non è riconosciuta la contribuzione figurativa ma dà diritto alla conservazione del posto di lavoro in quanto è vietato il licenziamento.
In ultimo va ricordato che il congedo retribuito al 50% e/o il diritto all’astensione devono comunque essere considerate ipotesi residuali.
Infatti il decreto prevede che per i genitori interessati, così come per i lavoratori fragili, va adottata ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, anche attraverso il cambio di mansione ricompresa nella medesima categoria o attraverso specifiche attività di formazione professionale.
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