Nella giornata di giovedì 21 marzo 2024 il Ministero dell’Interno ha presentato alle organizzazioni sindacali una nuova bozza del regolamento interno sul lavoro agile.
Il documento regola lo smart working per il solo personale dell’amministrazione civile ai sensi delle leggi 81/2017 e 124/2015, e si applica:
- al personale dirigente dell’area funzioni centrali;
- al personale non dirigente del comparto funzioni centrali;
- al personale della carriera prefettizia nelle more dell’adozione di specifiche misure organizzative;
- al personale proveniente da altre amministrazioni in posizione di comando, fuori ruolo, aspettativa e distacco.
I dipendenti possono svolgere fino a 8 giornate/mese di lavoro agile, è possibile superare tale limite fermo restando che le giornate “agili” potranno essere al massimo 24 nel trimestre. Gli accordi individuali avranno la durata massima di due anni.
Situazioni di fragilità
La bozza di regolamento prevede un trattamento diversificato per quelle lavoratrici e lavoratori che presentano situazioni di salute, personali o famigliari gravi ed urgenti non fronteggiabili con altri istituti contrattuali.
I dipendenti con gravi problemi di salute personale posso svolgere fino a 16 giorni di lavoro agile nel primo mese fino ad arrivare a 30 giorni totali nei primi due mesi. Per chi assiste famigliari le giornate di lavoro agile posso arrivare fino a 12 al mese.
Il regolamento sul lavoro agile entrerà in vigore dal 1 aprile 2024 ed avrà una durata di due anni salvo sopravvenute nuove normative o specifiche esigenze anche di carattere sanitario.
A nostro avviso un regolamento senza infamia e senza lode, negativo prevedere l’utilizzo dei personal computer dei lavoratori senza prevedere un minimo di rimborso e da bocciare il solito “report” giornaliero delle attività svolte, senza mai responsabilizzare la dirigenza che dovrebbe dare obiettivi di lungo raggio per poi verificarli.
Per quanto riguarda i lavoratori con “handicap e fragili” non è chiaro che cosa accada dopo i due mesi, per queste tipologie di lavoratori andrebbe previsto un “accomodamento ragionevole”, valutato caso per caso, che stabilisca una modalità remota di esecuzione della prestazione lavorativa, senza limiti di tempo.
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