In tema di smart working e comunicazioni obbligatorie, con la circolare n.6 del 27 marzo 2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiarisce quali sono le tempistiche da attuare nel caso in cui il datore di lavoro decida di collocare i propri dipendenti in lavoro agile.
I chiarimenti si sono resi necessari perché il Collegato Lavoro ha apportato modifiche al termine per le comunicazioni obbligatorie previsto all’art. 23, c. 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81 (legge lavoro agile).
Il nuovo comma stabilisce che “il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile”.
Ricordiamo che la comunicazione è obbligatoria ai fini dell’ attivazione della copertura INAIL per i rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.
Il Ministero del Lavoro ricorda che l’accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro, per essere considerato regolare, deve essere sempre stipulato in forma scritta.
Le tempistiche in sintesi:
- Per i nuovi accordi di lavoro agile, i cinque giorni vanno calcolati dal primo giorno di lavoro a distanza e non dalla data dell’accordo;
- In caso di proroghe o modifiche dell’accordo i cinque giorni vanno conteggiati dalla conclusione del nuovo accordo;
- In caso di termine anticipato dell’accordo i cinque giorni vanno calcolati dalla data di cessazione del lavoro agile.
Le modalità di invio delle comunicazioni, rimangono quelle previste nel Decreto n.149/2022 e le sanzioni per ritardo o mancata comunicazione sono previste nel Decreto Legislativo n. 276/2003.
Pubblica Amministrazione
Per la pubblica amministrazione i termini per lo smart working e le comunicazioni obbligatorie rimangono quelli previsti dall’art. 9-bis del DL n. 510/1996, pertanto le comunicazioni al Ministero del Lavoro vanno effettuate entro il giorno 20 del mese successivo dall’inizio della prestazione di lavoro a distanza.
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