Nonostante si cerchi in tutti i modi di affossare lo smart working nel pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2021 è ancora possibile prestare a distanza una parte della propria prestazione lavorativa.
Fermo restando la nostra contrarietà ai provvedimenti presi in materia di lavoro agile nella pubblica amministrazione, per i quali abbiamo proclamato lo stato di agitazione del personale, appare utile fornire consigli, suggerimenti e riferimenti normativi a quei lavoratori pubblici che si trovano di fronte ad amministrazioni reticenti ad autorizzare lo smart working.
Vediamo come…
Com’è noto, con D.P.C.M. del 23 settembre , pubblicato sulla G.U. n. 244 del 12.10.2021, è stato disposto che la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche tornerà ad essere quella svolta in presenza a decorrere dal 15 ottobre 2021, fermo restando il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio Covid19.
Con successivo DM 8 ottobre 2021 il Ministro della Pubblica Amministrazione, pur ribadendo che il lavoro agile non è più una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa, stabilisce che nelle more della definizione dell’istituto nei contratti nazionali e nella definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), l’accesso al lavoro agile potrà essere autorizzato nel rispetto di alcune condizionalità:
- La prestazione di lavoro in modalità agile non deve ridurre la fruizione dei servizi a favore degli utenti;
- Le amministrazioni devono garantire un’adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l’esecuzione della prestazione in presenza;
- L’amministrazione deve dotarsi di strumenti tecnologici idonei a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni trattate dal lavoratore durante la prestazione in modalità agile;
- L’amministrazione deve aver previsto un piano di smaltimento per il lavoro arretrato (se presente);
- L’amministrazione mette in atto ogni adempimento per fornire al dipendente apparati digitali;
- Deve essere siglato un apposito accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore (il DM lo richiede mentre una legge ancora in vigore lo deroga fino al 31/12).
Questo significa che rispettando le condizionalità sopraelencate e le amministrazioni possono autorizzare il lavoro agile per un numero inferiore di ore lavorate di quelle in presenza. L’esempio classico è quello di 2 giornate da 9 ore ed una da 6 in presenza e 2 giornate da 6 ore in modalità agile.
Va ricordato inoltre che…
I lavoratori fragili continuano a lavorare in smart working fino al 31/12/2021.
Tutti gli accordi individuali in essere con scadenza successiva al 15 ottobre 2021 rimangono validi se rispettano le condizionalità elencate.
Non ci sono indicazioni specifiche per i Caregiver.
Applicando la rotazione del personale non ci sono limitazioni percentuali minime o massime da applicare.
Vi invitiamo a segnalarci amministrazioni totalmente ostili al lavoro agile per l’invio immediato di una diffida da parte nostra.
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