Vademecum smart working

Nonostante si cerchi in tutti i modi di affossare lo smart working nel pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2021 è ancora possibile prestare a distanza una parte della propria prestazione lavorativa.

Fermo restando la nostra contrarietà ai provvedimenti presi in materia di lavoro agile nella pubblica amministrazione, per i quali abbiamo proclamato lo stato di agitazione del personale, appare utile fornire consigli, suggerimenti e riferimenti normativi a quei lavoratori pubblici che si trovano di fronte ad amministrazioni reticenti ad autorizzare lo smart working.

Vediamo come…

Com’è noto, con D.P.C.M. del 23 settembre , pubblicato sulla G.U. n. 244 del 12.10.2021, è stato disposto che la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche tornerà ad essere quella svolta in presenza a decorrere dal 15 ottobre 2021, fermo restando il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio Covid19.

Con successivo DM 8 ottobre 2021 il Ministro della Pubblica Amministrazione, pur ribadendo che il lavoro agile non è più una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa, stabilisce che nelle more della definizione dell’istituto nei contratti nazionali e nella definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), l’accesso al lavoro agile potrà essere autorizzato nel rispetto di alcune condizionalità:

  • La prestazione di lavoro in modalità agile non deve ridurre la fruizione dei servizi a favore degli utenti;
  • Le amministrazioni devono garantire un’adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l’esecuzione della prestazione in presenza;
  • L’amministrazione deve dotarsi di strumenti tecnologici idonei a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni trattate dal lavoratore durante la prestazione in modalità agile;
  • L’amministrazione deve aver previsto un piano di smaltimento per il lavoro arretrato (se presente);
  • L’amministrazione mette in atto ogni adempimento per fornire al dipendente apparati digitali;
  • Deve essere siglato un apposito accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore (il DM lo richiede mentre una legge ancora in vigore lo deroga fino al 31/12).

Questo significa che rispettando le condizionalità sopraelencate e le amministrazioni possono autorizzare il lavoro agile per un numero inferiore di ore lavorate di quelle in presenza. L’esempio classico è quello di 2 giornate da 9 ore ed una da 6 in presenza e 2 giornate da 6 ore in modalità agile.

Va ricordato inoltre che…

I lavoratori fragili continuano a lavorare in smart working fino al 31/12/2021.

Tutti gli accordi individuali in essere con scadenza successiva al 15 ottobre 2021 rimangono validi se rispettano le condizionalità elencate.

Non ci sono indicazioni specifiche per i Caregiver.

Applicando la rotazione del personale non ci sono limitazioni percentuali minime o massime da applicare.

Vi invitiamo a segnalarci amministrazioni totalmente ostili al lavoro agile per l’invio immediato di una diffida da parte nostra.

Ti potrebbero interessare

My Agile Privacy

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. 

Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati. 

Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare.