Con la prima bozza di ipotesi di contratto delle Funzioni Centrali, in discussione all’Aran, inizia il confronto sul futuro del lavoro agile nella Pubblica Amministrazione.
Nel documento consegnato il 3 giugno 2021 alle organizzazioni sindacali viene dedicata una sezione apposita allo smart working. Anche se si tratta di linee di indirizzo da sviluppare nel contratto, appare molto chiaro l’orientamento che la parte datoriale pubblica vuole intraprendere.
Nel primo articolo dove si affrontano “Definizioni e Principi Generali” vengono ripresi tutti i concetti contenuti nella legge 81/2017, tra cui che il lavoro agile è una delle modalità della prestazione lavorativa, che il rapporto di lavoro rimane subordinato, che è necessario l’accordo con il datore di lavoro e che la prestazione può essere resa in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali dell’amministrazione.
Nel successivo articolo che tratta di “Accesso al lavoro agile” viene specificato che le amministrazioni individuano le attività che posso essere svolte da remoto e che vanno definiti i criteri di priorità di accesso. Tra questi devono essere ricompresi i genitori di bambini di età inferiore a 3 anni, i dipendenti portatori di handicap in situazione di gravità e i dipendenti che assistono portatori di handicap in situazione di gravità.
La bozza continua con l’articolo dedicato all’ “Accordo individuale” in cui si ricorda che l’accordo tra datore di lavoro e lavoratore devono essere conformi all’art.19 e 21 della legge 81/2017 e deve contenere la durata dell’accordo, le modalità di recesso, le cause di decadenza le indicazioni delle fasce 1 e 2 ed il diritto alla disconnessione.
L’ultimo articolo che tratta di”Articolazione della prestazione e diritto alla disconnessione ” prevede che devono essere individuate 3 fasce orarie distinte, la prima in cui il lavoratore deve essere tempestivamente operativo, la seconda in cui deve essere contattabile telefonicamente o via e-mail e la terza in cui non può essere contattato.
La parte dell’ipotesi del contratto dedicata allo smart working si conclude specificando che il diritto alla disconnessione non è applicabile alle prime due fasce orarie, che i permessi brevi posso essere usufruiti durante le prime due fasce orarie e che durante il lavoro agile non possono essere richieste prestazioni di lavoro straordinario, effettuate prestazioni in turno, trasferte, reperibilità, lavoro disagiato.
Anche se si tratta di un indirizzo, appare chiaro che non si va verso un #smartworking, ma verso un telelavoro 2.0 che viene concesso dalle amministrazioni anche come misura assistenziale. Si esclude il diritto soggettivo del lavoratore che non può scegliere autonomamente di lavorare da remoto. L’introduzione delle fasce orarie è la prova della scarsa fiducia che si ha dei lavoratori pubblici ai quali viene di fatto limitata l’autonomia e l’organizzazione lavorativa. Siamo di fronte ad una semplice trasposizione del lavoro di ufficio che viene svolto da remoto, nessuna vera modifica all’organizzazione del lavoro si intravede da questa bozza. Nei prossimi giorni invieremo all’Aran una nostra proposta.
Scarica la bozza di ipotesi di contratto delle Funzioni Centrali riguardante il lavoro agile qui
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