l'immagine contiene il logo di smart workers union dentro un rettagolo che riporta la dicitura accomodamenti ragionevoli

Lo smart working per dipendenti disabili deve essere obbligatoriamente attivato dal datore di lavoro, anche quando gli accordi aziendali lo escludono per determinate mansioni, a stabilirlo è una recente sentenza della Cassazione, la n.605 del 2025.

Questo obbligo sussiste a condizione che non comporti oneri finanziari sproporzionati per l’azienda.

La sentenza della Cassazione si basa sul concetto di “accomodamenti ragionevoli”, previsto sia dalla normativa nazionale (Dlgs 216/2003) che da quella internazionale (direttiva UE 2000/78/Ce e convenzione ONU).

Gli accomodamenti mirano a garantire la parità di trattamento dei lavoratori disabili nell’ambiente lavorativo e nella vita sociale.

Lo smart working rappresenta uno strumento valido per realizzare gli accomodamenti, considerando che i costi per attuarlo si limitano principalmente alla fornitura di strumenti digitali e alla formazione.

Nel caso specifico, la Corte ha confermato l’ordine di consentire il lavoro da remoto a un dipendente con gravi deficit visivi. Il fatto che l’azienda avesse già utilizzato lo smart working durante la pandemia ha dimostrato l’assenza di ostacoli organizzativi significativi alla sua implementazione.

La Cassazione ha chiarito che l’assenza di un accordo individuale non impedisce l’applicazione dello smart working in questi casi. Se il datore si rifiuta di accogliere la richiesta del dipendente disabile, il giudice può intervenire per trovare una soluzione appropriata. Il rifiuto di implementare gli accomodamenti ragionevoli, salvo casi di oneri sproporzionati, costituisce una discriminazione nei confronti del lavoratore.

Questa sentenza rappresenta un precedente significativo, che amplia notevolmente l’applicazione dello smart working per i lavoratori disabili, andando oltre il semplice diritto di precedenza previsto dalla normativa nazionale per i casi di disabilità grave.

In conclusione si può affermare che:

  • Il datore di lavoro è obbligato ad attivare lo smart working per i dipendenti disabili che ne fanno richiesta;
  • L’obbligo rimane tale anche in caso di accordi aziendali che lo escludono per determinate mansioni;
  • Il datore di lavoro è obbligato a negoziare i contenuti dell’accomodamento ragionevole;
  • In caso di rifiuto del datore di lavoro, il giudice può intervenire per trovare una soluzione anche in assenza di un accordo individuale.

Leggi la sentenza integrale della Cassazione n. 605 del 2025

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