Il Tar del Lazio, Roma, Sezione IV-Ter, con sentenza del 3 novembre 2023 n.16305 ha annullato il il Decreto Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017 che stabiliva le fasce di reperibilità per le visite fiscali dei dipendenti pubblici.
Le motivazioni
Il Tribunale Amministrativo motiva tale decisione con la violazione e falsa applicazione di legge, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e incoerenza del Decreto Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017 e, in particolare, dell’art. 3 del citato decreto perché in contrasto con degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
In particolare per i giudici l’art. 3 del decreto determina un’illegittima disparità di trattamento tra il rapporto di lavoro dei dipendenti del settore pubblico e quello del settore privato. Già il Consiglio di Stato aveva evidenziato tale disparità (7 ore a fronte di 4 per il settore privato nell’arco di una giornata), ed aveva segnalato la necessità di armonizzare le fasce di reperibilità tra i settori.
Per il collegio la mancata armonizzazione ha altresì determinato una disparità di trattamento tra settore pubblico e settore privato del tutto ingiustificata, considerato che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. Ne è quindi derivata la violazione dell’art. 3 Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza.
Il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato è indicativo anche di uno sviamento di potere: è una dimostrazione del fatto che si parte dall’idea che per il settore pubblico servano controlli rafforzati. Tali controlli ripetuti, associati ad una restrizione delle ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall’art. 32.
Conclusioni
Il Tar conclude la sentenza rammentando che: “Stante l’effetto conformativo riconosciuto alla sentenza, nell’adozione del nuovo decreto non potrà non tenersi conto di quanto affermato nel presente provvedimento”, in poche parole afferma che il nuovo decreto dovrà essere armonizzato con il settore del lavoro privato e non contenere disparità di trattamento tra i settori.
In attesa del nuovo decreto le Pubbliche Amministrazioni si devono attenere alla sentenza, perché l’annullamento dell’articolo 3 del DM ha cancellato di fatto le fasce di reperibilità per le visite fiscali nella PA.
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